
Possono aderire alla rivalutazione
persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2021. Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute prima del 30 giugno 2021 purché successivamente al 1° gennaio 2021.
L'imposta sostitutiva è pari all'11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto... [continua sul sito]