La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53) ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo
Si tratta di fatto di una “riapertura” dei termini dell’istituto della rivalutazione, introdotto dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001, che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati.
La nuova norma non cambia le peculiarità della disciplina: i profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi,… [continua sul sito]

Excursus normativo
L’articolo 1, co. 693 e 694, L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha fissato al 1° gennaio 2020 la data in cui deve essere verificato il possesso delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
Successivamente, l’art. 137 del D.L. 19/05/2020, n. 34 ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti e dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti (versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della prima rata e redazione della perizia) entro il 15 novembre 2020.
Da ultimo l’art. 1, co. 1122 e 1123, L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) consente di rideterminare il costo o valore di acquisto dei predetti beni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021.
 

Effetti della rivalutazione
Il nuovo valore derivante dalla rivalutazione può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti… [continua sul sito]

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del 1° Gennaio 2021. È una norma che viene prorogata ormai di anno in anno fin dal 2001, anno di introduzione della normativa di riferimento (art. 5 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001).

Possono aderire alla rivalutazione

persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,

che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2021. Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute prima del 30 giugno 2021 purché successivamente al 1° gennaio 2021.

L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto… [continua sul sito]

La legge di conversione (legge n. 77/2020 del 18 luglio 2020) del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha prorogato al 15 novembre 2020 il termine per la rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni posseduti al 1° luglio 2020.
I tempi iniziano a farsi stretti perché entro quella data, per beneficiare della rivalutazione, si dovrà:

versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo);
redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato).

Possono aderire alla rivalutazione

persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1 luglio 2020.

L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo… [continua sul sito]