La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53) ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo
Si tratta di fatto di una “riapertura” dei termini dell’istituto della rivalutazione, introdotto dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001, che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati.
La nuova norma non cambia le peculiarità della disciplina: i profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi,… [continua sul sito]

Assonime ha pubblicato un documento in cui vengono individuati i profili di maggior rilievo in sede di attuazione della nuova disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, proponendo soluzioni normative auspicabili.
La direttiva Ue 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (che sostituisce la precedente direttiva 2014/95 sulla dichiarazione non finanziaria, recepita nel nostro ordinamento con il DLgs. 254/2016) ha introdotto una nuova disciplina in tema di informativa sulla sostenibilità, prevedendo un nuovo documento: il rendiconto di sostenibilità.
Nella Relazione sulla gestione dovranno essere contenute le informazioni necessarie a comprendere l’impatto dell’attività d’impresa sui fattori di sostenibilità e a spiegare come gli stessi influenzino l’andamento, i risultati e la situazione dell’azienda.
E’ stata ampliata la platea dei soggetti interessati dagli obblighi informativi e delle informazioni da fornire sulla base di standard europei, adottati dalla Commissione europea su proposta formulata dall’EFRAG, e le informazioni fornite saranno sottoposte a revisione.
Innanzitutto Assonime interviene in merito ai due diversi ambiti di… [continua sul sito]

L’atto impositivo che espone la valorizzazione ai fini IMU di un’area fabbricabile deve individuare, con accuratezza, l’impianto motivazionale ed il metodo che ha portato a determinare un certo valore di mercato. La mancanza di tali indicazioni nel corpo della motivazione dell’avviso di accertamento vizia irrimediabilmente, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, il provvedimento impositivo.
IL VALORE VENALE DELL’AREA EDIFICABILE AI FINI IMU 
La normativa originaria di riferimento che disciplina la determinazione da parte dell’Ufficio comunale della base imponibile ai fini IMU di un’area fabbricabile risiede, come  noto, nell’art. 5, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, riprodotto in larga parte nel testo dell’art. 1, co. 746 della L. 27/12/2019, n. 160.
Secondo tale disposizione per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo ai seguenti criteri:

zona territoriale di ubicazione, 
indice di edificabilità, 
destinazione d’uso consentita, 
neri per eventuali lavori… [continua sul sito]

Excursus normativo
L’articolo 1, co. 693 e 694, L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha fissato al 1° gennaio 2020 la data in cui deve essere verificato il possesso delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
Successivamente, l’art. 137 del D.L. 19/05/2020, n. 34 ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti e dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti (versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della prima rata e redazione della perizia) entro il 15 novembre 2020.
Da ultimo l’art. 1, co. 1122 e 1123, L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) consente di rideterminare il costo o valore di acquisto dei predetti beni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021.
 

Effetti della rivalutazione
Il nuovo valore derivante dalla rivalutazione può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti… [continua sul sito]