L’atto impositivo che espone la valorizzazione ai fini IMU di un’area fabbricabile deve individuare, con accuratezza, l’impianto motivazionale ed il metodo che ha portato a determinare un certo valore di mercato. La mancanza di tali indicazioni nel corpo della motivazione dell’avviso di accertamento vizia irrimediabilmente, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, il provvedimento impositivo.
IL VALORE VENALE DELL’AREA EDIFICABILE AI FINI IMU 
La normativa originaria di riferimento che disciplina la determinazione da parte dell’Ufficio comunale della base imponibile ai fini IMU di un’area fabbricabile risiede, come  noto, nell’art. 5, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, riprodotto in larga parte nel testo dell’art. 1, co. 746 della L. 27/12/2019, n. 160.
Secondo tale disposizione per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo ai seguenti criteri:

zona territoriale di ubicazione, 
indice di edificabilità, 
destinazione d’uso consentita, 
neri per eventuali lavori… [continua sul sito]

Il Decreto Aiuti (Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia), al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, dopo il passaggio alla Camera, ha modificato nuovamente le regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.

Infatti chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Inoltre, è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

È prevista, infine, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

In merito ai termini di decorrenza delle nuove disposizioni si segnala che si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a… [continua sul sito]