L’atto impositivo che espone la valorizzazione ai fini IMU di un’area fabbricabile deve individuare, con accuratezza, l’impianto motivazionale ed il metodo che ha portato a determinare un certo valore di mercato. La mancanza di tali indicazioni nel corpo della motivazione dell’avviso di accertamento vizia irrimediabilmente, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, il provvedimento impositivo.
IL VALORE VENALE DELL’AREA EDIFICABILE AI FINI IMU
La normativa originaria di riferimento che disciplina la determinazione da parte dell’Ufficio comunale della base imponibile ai fini IMU di un’area fabbricabile risiede, come noto, nell’art. 5, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, riprodotto in larga parte nel testo dell’art. 1, co. 746 della L. 27/12/2019, n. 160.
Secondo tale disposizione per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo ai seguenti criteri:
zona territoriale di ubicazione,
indice di edificabilità,
destinazione d’uso consentita,
neri per eventuali lavori… [continua sul sito]

