
I tempi iniziano a farsi stretti perché entro quella data, per beneficiare della rivalutazione, si dovrà:
versare l'imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo);
redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato).
Possono aderire alla rivalutazione
persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1 luglio 2020.
L'imposta sostitutiva è pari all'11% del valore complessivo... [continua sul sito]