Con nota 388521/RU del 24.06.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2024.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui… [continua sul sito]
Con nota 172030 RU del 20.03.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2024.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° aprile al 30 aprile 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per… [continua sul sito]
Con nota 764616 del 20.12.2023 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IV trimestre 2023.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede… [continua sul sito]
Con nota 5922285 del 28.09.2023 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2023.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2023. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede… [continua sul sito]
l DPCM 5 gennaio 2023 ha approvato la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 242 del 6 dicembre 2022; l’Autorità era stata istituita ai sensi della lettera b), comma 6, articolo 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e prevedeva inoltre che l’attività dell’Autorità venisse finanziata con contributo a carico delle ditte operanti nel settore dei trasporti (aereo, marittimo, terrestre etc.), contributo determinato sino ad un massimo dell’ 1 per mille del fatturato. L’ Autorità ha quindi fissato l’importo del contributo 2023 in misura pari allo 0,5 per mille del fatturato.
A tale obbligo sono tenute, tra l’altro, le imprese di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e vengono individuate le imprese di trasporto merci su strada quelle che presentano le seguenti caratteristiche:
hanno, al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;
almeno uno di tali veicoli effettua un servizio di… [continua sul sito]
Con nota 166296/RU del 27 marzo 2023 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2023.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica ed il 1° maggio è una festività). La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore… [continua sul sito]
CREDITO IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI DEL 28%
Riferimenti
– articolo 3 c. 1 del D.L. 17.05.2022 n. 50 (DL)
– Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022
Il decreto attuativo
La Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6.8.2022 pubblica il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022 con il quale vengono stabilite le modalità della richiesta del credito di imposta spettante alle imprese di autotrasporti in conto terzi spettante per il 1° trimestre 2022.
In pratica:
le imprese di autotrasporti conto terzi possono richiedere un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio autotrazione, calcolato sugli acquisti documentati da fatture ed effettuati nel primo trimestre 2022, per veicoli di categoria euro V o superiore
la richiesta verrà effettuata mediante presentazione della domanda su apposita piattaforma che verrà predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
la concessione del beneficio avverrà secondo l’ordine di arrivo delle richieste e comunque entro lo stanziamento massimo di euro 496.945… [continua sul sito]
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane non è presente alcuna nota o riferimento relativamente alla riduzione accise per gli autotrasportatori del secondo trimestre 2022 (ad oggi, 8 luglio).
Andando a leggere la nota relativa al I trimestre si aveva modo di apprendere che i litri oggetto dell’agevolazione erano quelli consumati dal 1° gennaio al 21 marzo 2022 e che erano esclusi dall’agevolazione i litri consumati tra il 22 marzo compreso ed il 31 marzo, ciò in quanto il D.L. 21.3.2022 n. 21 (Decreto Ucraina) aveva disposto in via generalizzata la riduzione di accisa sul gasolio utilizzato come carburante, riducendola da 617,40 a 367,40 per mille litri dal 21 marzo 2022 al 21 aprile 2022.
Sempre nella nota, nel paragrafo VIII, l’Agenzia indicava che per il secondo trimestre che relativamente ai chilometri percorsi occorreva indicare quelli dal 22 aprile incluso e che le fatture da indicarsi per il secondo trimestre erano quelle relative alla consegna di prodotto dal 22 aprile incluso in poi.
Il Decreto MEF del 6 aprile 2022 su GU 16.4.2022 estendeva la riduzione accise in argomento per il periodo dal 21 aprile al 2 maggio, poi il D.L. 2… [continua sul sito]
L’Agenzia delle Dogane con nota 485862 del 29.12.2020 ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta della riduzione accise del IV trimestre 2020.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché la presentazione dell’istanza per accedere al beneficio scade il prossimo 31 gennaio 2021, cioè entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così come richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale… [continua sul sito]
In un documento precedente avevamo illustrato le disposizioni che sarebbero entrate in vigore il 1° aprile relativamente ai distributori privati di carburante (cisternette) detenute da autotrasportatori od altre imprese, ai fini del rifornimento di carburante dei propri veicoli, essendo stata disposta la riduzione della capacità delle cisterne da 10 mc. a 5 mc. Si rinvia per l’argomento al citato documento precedente.
A seguito dell’emergenza sanitaria il termine del 1° aprile veniva posticipato al 30 giugno, come indicato nella nota TU 94214 del 18.3.2020 dell’Agenzia delle Dogane.
Ora l’Agenzia delle Dogane con circolare n. 47 del 3.12.2020 detta le disposizioni in particolare per i depositi “minori”, quelli che nella maggior parte dei casi interessano i piccoli autotrasportatori.
Sono esclusi i depositi sino a 10 mc. e gli impianti di distribuzione automatica sino a 5 mc.; l’impianto di distribuzione automatica viene definito come quello con presenza di attrezzature per il rifornimento, il caso più ricorrente è quello dell’impiano dotato di “pistola erogatrice”.
Nel caso in cui l’impianto sia superiore ai 5 mc. occorrerà… [continua sul sito]
