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credito – Studio Paolisso & Partners
Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante “Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali” prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.
In particolare non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a:

spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

In tema di responsabilità solidale nei casi di accertata... [continua sul sito]
Anche nel 2023, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La normativa non ha subito... [continua sul sito]
CREDITO IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI DEL 28%
Riferimenti
- articolo 3 c. 1 del D.L. 17.05.2022 n. 50 (DL)
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022

Il decreto attuativo
La Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6.8.2022 pubblica il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022 con il quale vengono stabilite le modalità della richiesta del credito di imposta spettante alle imprese di autotrasporti in conto terzi spettante per il 1° trimestre 2022.
In pratica:


le imprese di autotrasporti conto terzi possono richiedere un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio autotrazione, calcolato sugli acquisti documentati da fatture ed effettuati nel primo trimestre 2022, per veicoli di categoria euro V o superiore
la richiesta verrà effettuata mediante presentazione della domanda su apposita piattaforma che verrà predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
la concessione del beneficio avverrà secondo l'ordine di arrivo delle richieste e comunque entro lo stanziamento massimo di euro 496.945... [continua sul sito]
L’Agenzia Entrate ha approvato il provvedimento che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione... [continua sul sito]
Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2022.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:


si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge... [continua sul sito]
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2021 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2021 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d'imposta 20120, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell'esonero dall'obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell'anno 2020 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).

Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).
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La Legge di Bilancio 2021 appena approvata modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Preliminarmente ricordiamo che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, aveva sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.
Il beneficio riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti... [continua sul sito]
Il 6 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto "Ristori-bis" che contiene ulteriori misure di ristoro per le attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni deliberate nei giorni scorsi con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, che ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in tre aree, distinte a seconda della gravità della situazione epidemiologica, cui si applicano chiusure e limitazioni differenziate.
E' stato previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto "Ristori" con un ulteriore incremento per alcune attività situate nelle zone "arancioni" e "rosse", e un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle "zone rosse". Per alcune attività sospese operano anche l'estensione del credito d'imposta sugli affitti commerciali, la cancellazione della seconda rata Imu e la sospensione di ritenute e versamenti.
Le principali novità:

Viene incrementato il contributo a fondo perduto di un ulteriore 50% per le imprese riconducibili a determinati settori economici (gelaterie e pasticcerie, bar... [continua sul sito]
Il cosiddetto Decreto Cura Italia, D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L 24 aprile 2020, n.27, all'art. 55 disciplina il credito d'imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della liquidità.
E' previsto che "qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile [...]".
L'agevolazione, già prevista per le imprese del Mezzogiorno, è stata quindi ampliata a tutto il territorio nazionale.
I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
La disposizione permette di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale... [continua sul sito]
L'articolo 124 del D.L. 34/2020 dispone l'esenzione iva e l' assoggettamento ad iva con aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021 dei "detergenti disinfettanti per mani"; il successivo articolo 125 dell D.L. 34/2020 introduce un credito di imposta per "acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti".

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce "Detergente come qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano" (e precisa che rientrano nella definizione di detergente le preparazioni ausiliarie per lavare destinate all'ammollo, al risciacquo o candeggio degli indumenti, ammorbidenti per tessuti etc.)
L'articolo 124 sull'esenzione iva praticamente non esiste in quanto dispone tale esenzione su un prodotto che non esiste, un detergente per mani non può esistere, il termine detergente non comprende le attività di lavaggio e pulizia del corpo umano; può esistere un disinfettante ma il testo di legge indica "detergenti disinfettanti", senza congiunzioni, senza virgole etc., tutt'altra cosa se si fosse scritto nel testo di legge... [continua sul sito]