
Alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero che li effettueranno entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:
nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati in beni... [continua sul sito]