La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni.
Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici.
L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir (concernenti rispettivamente «Redditi diversi» e «Plusvalenze»), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.
In particolare, tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita  una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (“Superbonus”) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.
La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024».
Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie… [continua sul sito]

Il cosiddetto Decreto Cura Italia, D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L 24 aprile 2020, n.27, all’art. 55 disciplina il credito d’imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della liquidità.
E’ previsto che “qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile […]”.
L’agevolazione, già prevista per le imprese del Mezzogiorno, è stata quindi ampliata a tutto il territorio nazionale.
I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
La disposizione permette di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale… [continua sul sito]

La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data “dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”.
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l’azienda è posseduta da almeno un triennio, c’è la possibilità di tassare la plus in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In caso di mancata esibizione del libro cespiti, il valore degli stessi è considerato plusvalenza (Cass. n. 6830/2019).
– Art. 86, c.2 e 4, TUIR
– Art. 101, c.1, TUIR

La cessione dell’immobile separata dall’azienda è elusiva (risposta n. 469 dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2019). L’operazione non è abusiva solo qualora il cessionario sia un fondo immobiliare.

Risoluzione dell’Agenzia… [continua sul sito]

La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data “dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”.
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l’azienda è posseduta da almeno un triennio, c’è la possibilità di tassare la plus in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In caso di mancata esibizione del libro cespiti, il valore degli stessi è considerato plusvalenza (Cass. n. 6830/2019).
– Art. 86, c.2 e 4, TUIR
– Art. 101, c.1, TUIR

La cessione dell’immobile separata dall’azienda è elusiva (risposta n. 469 dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2019). L’operazione non è abusiva solo qualora il cessionario sia un fondo immobiliare.

Risoluzione dell’Agenzia… [continua sul sito]

È stato pubblicato in data 1° luglio sul sito dell’Agenzia Entrare il Provvedimento 250739 con il quale sono state definite le modalità di cessione

del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia,
del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio.

E’ stato quindi anche approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito.
A tal fine si precisa quanto segue:

il modello dovrà essere trasmesso attraverso un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia Entrate;
nella comunicazione dovranno essere specificati alcuni dati, tra cui:

i codici fiscali di cedente e cessionari;
la tipologia del credito d’imposta ceduto;
l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario;
gli estremi di registrazione del contratto;
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