La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni.
Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici.
L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir (concernenti rispettivamente «Redditi diversi» e «Plusvalenze»), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.
In particolare, tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (“Superbonus”) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.
La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024».
Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie… [continua sul sito]
L’art. 12-terdecies della legge “Milleproroghe” (1) ha dato risposta agli under 36 con un ISEE non superiore a euro 40.000 annui in merito alla proroga delle agevolazioni per l’acquisto della loro “prima casa” di abitazione (ossia immobili nella categoria A, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).
L’art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (2) prevede i seguenti benefici:
per le compravendite non soggette a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
per gli acquisti soggetti a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore
L’agevolazione si applica sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. Il termine, scaduto al 31.12.2023, è stato prorogato dal citato art. 12-terdecies per i soggetti che, entro il 31.12.2023 (3) avevano sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto… [continua sul sito]
L’art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (1) aveva introdotto una importante agevolazione per i soggetti che:
non avevano ancora compiuto 36 anni d’età
avevano un ISEE non superiore a € 40.000 annui
volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9)
La norma prevedeva i seguenti benefici:
per le compravendite non soggette a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
per gli acquisti soggetti a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore
L’agevolazione si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
Entrata in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo con la Legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31.12.2023.
La norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani… [continua sul sito]
