La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni.
Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici.
L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir (concernenti rispettivamente «Redditi diversi» e «Plusvalenze»), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.
In particolare, tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita  una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (“Superbonus”) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.
La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024».
Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie… [continua sul sito]

Dopo la pubblicazione della  Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024).
La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024,  si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Semplificazioni relative ai pagamentiIn primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:

il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a… [continua sul sito]

Con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023.In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il D.lgs. ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).
Rimodulazione di aliquote e scaglioni di redditoLa circolare illustra, limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’articolo 1, comma 1, del decreto in argomento, come di seguito riportati:

23% per i redditi fino a 28mila euro
35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro
43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’articolo 11, comma 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all’anno 2024, la circolare specifica che:

è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote[continua sul sito]

A seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia Entrate ha diffuso una nota (Documento_AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0044311.27-06-2023-U), per fornire le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore; la nota fornisce, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.
In particolare, segnaliamo che la nota dispone che:

la perdita involontaria di beni può essere provata attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.
per la perdita involontaria dei documenti contabili,… [continua sul sito]