L’art. 12-terdecies della legge “Milleproroghe” (1) ha dato risposta agli under 36 con un ISEE non superiore a euro 40.000 annui in merito alla proroga delle agevolazioni per l’acquisto della loro “prima casa” di abitazione (ossia immobili nella categoria A, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).
L’art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (2) prevede i seguenti benefici:

per le compravendite non soggette a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
per gli acquisti soggetti a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore

L’agevolazione si applica sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. Il termine, scaduto al 31.12.2023, è stato prorogato dal citato art. 12-terdecies per i soggetti che, entro il 31.12.2023 (3) avevano sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto… [continua sul sito]

L’art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (1) aveva introdotto una importante agevolazione per i soggetti che: 

non avevano ancora compiuto 36 anni d’età
avevano un ISEE non superiore a € 40.000 annui
volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9)

La norma prevedeva i seguenti benefici:

per le compravendite non soggette a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
per gli acquisti soggetti a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore

L’agevolazione si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
Entrata in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo con la Legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31.12.2023.
La norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani… [continua sul sito]

Negli ultimi anni, l’Italia ha introdotto diverse misure volte a promuovere la ricerca scientifica e l’istruzione di alta qualità nel paese. Una di queste misure è rappresentata dalla normativa fiscale prevista dall’art. 44 del DL 78/2010 che offre significative agevolazioni ai docenti e ai ricercatori che scelgono di stabilire la loro residenza in Italia. L’obiettivo principale di questa norma è attirare professionisti altamente qualificati nel settore dell’istruzione e della ricerca, favorendo così lo sviluppo di conoscenze e competenze nel paese.
Secondo l’art. 44 del DL 78/2010, il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori è escluso dalla formazione del reddito imponibile. Questa esenzione si applica sia ai redditi derivanti dal lavoro dipendente che da quello autonomo.
Tuttavia, per poter beneficiare di questa agevolazione, i docenti e i ricercatori devono soddisfare alcuni requisiti specifici:

devono possedere un titolo di studio universitario o equivalente e non essere occasionalmente residenti all’estero;
devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici… [continua sul sito]

Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
[continua sul sito]

In un documento di ricerca pubblicato il 1 giugno 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti hanno analizzato le “Misure fiscali dei decreti sull’emergenza da Covid-19”. Tra queste vi sono norme relative all’imposta regionale sulle attività produttive, l’IRAP.

L’articolo 24 del decreto “Rilancio” introduce agevolazioni in relazione ai versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive. Specificamente queste ultime si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi, rispettivamente, con ricavi e compensi non superiori ai 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020).

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 del decreto “Rilancio” non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (resta il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta). Non è dovuto nemmeno il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero il 2020) nella misura del 40% o del 50% per i soggetti… [continua sul sito]

Nuove agevolazioni “Smart&Start Italia” e modifiche degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali sono al centro dell’ultima informativa periodica dedicata alla “Finanza aziendale” della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Con l’ultima legge di bilancio è stata infatti modificata la disciplina relativa a “Smart&Start Italia”, programma a sostegno della creazione di imprese innovative dalla dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro attiva dal 20 gennaio 2020. La misura si rivolge alle start-up innovative in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 del D.L. 179/2012: esse devono essere di piccola dimensione e non costituite da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Possono inoltre presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, costituzione che deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Sono ammessi al programma i piani di impresa di importo compreso tra 100.000 e 1.500.000 euro, che abbiano ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: devono avere (1) un significativo… [continua sul sito]