
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.