Nella circolare 9/E 2021, l’Agenzia Entrate richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. che: “il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisitirichiesti”.
In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l’Agenzia Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, “attraverso un’adeguata e sistematica reportistica”, che la macchina, l’impianto o il software abbiano mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0 per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio.
Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” , è necessario e sufficiente… [continua sul sito]

Per l’esercizio 2023, per effetto della Legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.
Possono accedere al regime forfettario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):

abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000).
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
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Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
 

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

non rilevano gli ulteriori… [continua sul sito]

Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
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Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
 

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

non rilevano gli ulteriori… [continua sul sito]

In relazione allo sgravio Iva delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) da trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, l’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 (modificato dall’articolo 4-bis del Dl n. 193/2016 che ha introdotto l’emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping), prevede che: “Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato… [continua sul sito]