Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

 è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
 ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
 ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
 non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
 non distribuisce e non ha distribuito utili
 ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
 non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
1.      sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
2.      impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi… [continua sul sito]

Le startup innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili. In caso contrario
Ciò premesso, il Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), art. 38, comma 5 ha previsto che: “Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca del medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 Prot. n. 147301 diretta a tutte le Camere di Commercio ha precisato che la “previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto… [continua sul sito]

Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
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Il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e più volte modificato nel tempo, ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.
L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge… [continua sul sito]

Nuove agevolazioni “Smart&Start Italia” e modifiche degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali sono al centro dell’ultima informativa periodica dedicata alla “Finanza aziendale” della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Con l’ultima legge di bilancio è stata infatti modificata la disciplina relativa a “Smart&Start Italia”, programma a sostegno della creazione di imprese innovative dalla dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro attiva dal 20 gennaio 2020. La misura si rivolge alle start-up innovative in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 del D.L. 179/2012: esse devono essere di piccola dimensione e non costituite da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Possono inoltre presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, costituzione che deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Sono ammessi al programma i piani di impresa di importo compreso tra 100.000 e 1.500.000 euro, che abbiano ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: devono avere (1) un significativo… [continua sul sito]