
L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge... [continua sul sito]