Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Per il 2022 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
Detrazione per figli a carico,… [continua sul sito]

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le “detrazioni” Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

 Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100… [continua sul sito]

Il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e più volte modificato nel tempo, ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.
L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge… [continua sul sito]

L’articolo 1 commi 679 e 680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevedono espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 dal 1° gennaio 2020 è condizionata al fatto che le spese stesse siano pagate con sistemi tracciabili; tale condizione non si applica per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici le cui spese potranno essere pagate in contanti e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (ad esempio l’ASL) o strutture accereditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Per il settore sanitario (medici-poliambulatori etc.) si rammenta che per l’intero anno 2020 è fatto divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di “privati” (articolo 15 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019).

Dal 1° gennaio 2020 è quindi obbligatorio, ai fini della detraibilità, che le spese (segue un elenco esemplificativo) che danno diritto alla detrazione del 19% vengano saldate:

con versamento bancario o postale (bonifico, conto corrente postale)
oppure con un sistema di pagamento previsto dall’articolo 23… [continua sul sito]