
Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):
abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:
non rilevano gli ulteriori... [continua sul sito]