Il Decreto Lavoro, all’articolo 23 modera la sanzione amministrativa, fissata per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, versate dal datore di lavoro come disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.
PREMESSANel caso il datore di lavoro, al momento del versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, generi una denuncia mensile inviata all’Inps (uniemens) insoluta, la conseguenza è l’esposizione del datore di lavoro stesso al rischio di sanzioni civili ma anche penali. Infatti, nell’aliquota contributiva totale che deve versare il datore di lavoro mensilmente, in seguito alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, è inclusa una percentuale di contributi a carico del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro non versa l’intero importo dei contributi dovuti, significa che trattiene tale quota a carico dei lavoratori, che invece deve essere sempre obbligatoriamente versata.
REGIME SANZIONATORIO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVOROIl D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983, prevede due tipologie di ipotesi di omesso versamento… [continua sul sito]

Per l’esercizio 2023, per effetto della Legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.
Possono accedere al regime forfettario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):

abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000).
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
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La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto il regime forfetario, la cui disciplina è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 poi dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le ultime novità alla disciplina sono state introdotte dalla Legge di bilancio 2023 che in particolare ha modificato due aspetti fondamentali:

la misura del limite di ricavi o compensi
la procedura di uscita dal regime in caso di superamento del limite.

E’ stato elevato a partire dal periodo d’imposta 2023 il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro.
Possono accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti esercitavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo adottando un altro regime contabile, qualora al 31 dicembre siano in possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.
Si ricorda in tal senso che non possono adottare il nuovo regime agevolato le persone fisiche che:

si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o dei regimi… [continua sul sito]

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
 

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

non rilevano gli ulteriori… [continua sul sito]

Uno dei temi che devono affrontare tutti gli enti associativi diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) è l’impossibilità di applicare il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le attività commerciali a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.

Ripercorriamo per sommi capi gli eventi che hanno portato alla situazione attuale.

La Legge 16 dicembre 1991, n. 398, era inizialmente riservata alle sole associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

Successivamente, l’art. 9-bis Decreto Legge 417/1991, conv. con modificazioni, L 66/1992, tornava sull’argomento, ampliando la platea degli enti destinatari del regime 398, prevedendo che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398… [continua sul sito]

Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
 

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

non rilevano gli ulteriori… [continua sul sito]

In prossimità della fine dell’anno 2019 i contribuenti dovranno valutare la convenienza del regime forfetario per le attività di impresa o professionali svolte individualmente. Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
Possono accedere a tale regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel 2019 abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni immobiliari o di mezzi di trasporto nuovi
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a a società… [continua sul sito]