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parte – Studio Paolisso & Partners
Il Decreto Lavoro, all’articolo 23 modera la sanzione amministrativa, fissata per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, versate dal datore di lavoro come disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.
PREMESSANel caso il datore di lavoro, al momento del versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, generi una denuncia mensile inviata all’Inps (uniemens) insoluta, la conseguenza è l’esposizione del datore di lavoro stesso al rischio di sanzioni civili ma anche penali. Infatti, nell’aliquota contributiva totale che deve versare il datore di lavoro mensilmente, in seguito alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, è inclusa una percentuale di contributi a carico del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro non versa l’intero importo dei contributi dovuti, significa che trattiene tale quota a carico dei lavoratori, che invece deve essere sempre obbligatoriamente versata.
REGIME SANZIONATORIO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVOROIl D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983, prevede due tipologie di ipotesi di omesso versamento... [continua sul sito]
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 13 luglio u.s., ha fornito importanti chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro), la cui normativa ha subito rilevanti modifiche a decorrere dallo scorso 1° luglio.
Si precisa che l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: "I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime... [continua sul sito]
Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16 maggio 2022 con importanti cambiamenti.

In particolare è previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).

I creditori pubblici qualificati:

- l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- l'Agenzia delle entrate;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione,

dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo , tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del "going concern".
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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1050 del 2020 precisa quali sono i requisiti che definiscono il lavoratore subordinato come notturno, facendo:


sia riferimento alla normativa in merito all'orario di lavoro
sia considerando quanto stabilisce la contrattazione collettiva.
 


DEFINIZIONE DI LAVORO NOTTURNO
Secondo la normativa in tema di orario di lavoro è considerato notturno il periodo di almeno sette ore consecutive comprese tra l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.


COME INDIVIDUARE LA 7 ORE CONSECUTIVE DI LAVORO
Si deve considerare, secondo l'Ispettorato del Lavoro:


l'orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo • e secondo le indicazioni del contratto individuale. Il periodo che rileva infatti in riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 (normativa sull'orario di lavoro) potrà iniziare: • dalle ore 22 fino alle ore 5
oppure dalle ore 23 fino alle ore 6
oppure dalla mezzanotte fino alle ore 7. DEFINIZIONE DI LAVORATORE NOTTURNO


Nel D.Lgs. n.66/2003, viene definito... [continua sul sito]
Negli ultimi anni si è verificato un costante aumento di soggetti (persone fisiche o società) che considerano le aste immobiliari, derivanti da esecuzioni immobiliari o da procedure concorsuali, quale strumento interessante per l'acquisizione di un immobile.

La recente pericolosa pandemia da COVID-19 ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere il distanziamento sociale ed ha portato i Tribunali all'utilizzo sempre più frequente delle vendite telematiche.

Le modalità da seguire per l'organizzazione e la partecipazione alle vendite telematiche sono state stabilite dal decreto ministeriale 26/02/2015, n. 32 (1), che all'articolo 2 ha definito le seguenti modalità:


«vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti; 
«vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in cui i... [continua sul sito]
(art. 152 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34) [1].
L'articolo 152 del Decreto Rilancio ha previsto la sospensione delle trattenute conseguenti i pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione (ex Equitalia) e dai soggetti che si occupano dell'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali [2].
A chi può interessare

Sono interessati alla sospensione tutti i lavoratori dipendenti o i pensionati che stanno subendo trattenute sui propri compensi, a seguito di pignoramento presso terzi effettuato dall'Agente della riscossione (ex Equitalia) e dai soggetti che si occupano dell'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
La norma può essere ancora più utile a quei lavoratori che, nel periodo hanno avuto entrate ridotte in conseguenza di assenza per malattia, maternità o cassa integrazione. In questi casi l'opportunità di rimandare i pagamenti, anche se per pochi mesi, potrà sicuramente rappresentare un sollievo sul bilancio familiare.
Quali sono le trattenute che vengono normalmente operate

I datori di lavoro o gli enti che erogano la pensione, a seguito di "pignoramento presso terzi"... [continua sul sito]
La conversione in Legge del D.L. 124/2019 conferma che i crediti IRPEF-IRES-IRAP di importo superiore ai 5.000 euro (da vedere poi se sottoposti a visto di conformità, se non sottoposti a visto secondo il punteggio ISA di quale anno) seguono la stessa sorte del credito IVA, e cioè che potranno essere utilizzati in compensazione unicamente trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione "telematica" della dichiarazione, come testualmente indicato nella Nota di Lettura 102 del Senato (1).

Il caso concreto - sino al 2019
Il 2 gennaio 2019 il professionista XY redigeva "a spanne" la propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 da cui risultava un reddito di 100.000 euro e stimava un massimo di Irpef dovuta di 36.000 euro, risultvano però 53.000 euro di ritenute di acconto, quindi la dichiarazione "a spanne" evidenziava 17.000 euro di credito Irpef; XY prudenzialmente già dai versamenti di IVA, contibuti per il personale etc. con scadenza 16 febbraio 2019 iniziava ad utilizzare un credito di 15.000 euro di Irpef, sino ad esaurimento di tale credito. A luglio 2019 XY redigeva la dichiarazione in versione definitiva, determinava l'esatto credito... [continua sul sito]
La conversione in Legge del D.L. 124/2019 conferma che i crediti IRPEF-IRES-IRAP di importo superiore ai 5.000 euro (da vedere poi se sottoposti a visto di conformità, se non sottoposti a visto secondo il punteggio ISA di quale anno) seguono la stessa sorte del credito IVA, e cioè che potranno essere utilizzati in compensazione unicamente trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione "telematica" della dichiarazione, come testualmente indicato nella Nota di Lettura 102 del Senato (1).

Il caso concreto - sino al 2019
Il 2 gennaio 2019 il professionista XY redigeva "a spanne" la propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 da cui risultava un reddito di 100.000 euro e stimava un massimo di Irpef dovuta di 36.000 euro, risultvano però 53.000 euro di ritenute di acconto, quindi la dichiarazione "a spanne" evidenziava 17.000 euro di credito Irpef; XY prudenzialmente già dai versamenti di IVA, contibuti per il personale etc. con scadenza 16 febbraio 2019 iniziava ad utilizzare un credito di 15.000 euro di Irpef, sino ad esaurimento di tale credito. A luglio 2019 XY redigeva la dichiarazione in versione definitiva, determinava l'esatto credito... [continua sul sito]