L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 13 luglio u.s., ha fornito importanti chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro), la cui normativa ha subito rilevanti modifiche a decorrere dallo scorso 1° luglio.
Si precisa che l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime… [continua sul sito]
L’articolo 1, comma 1103, della L. 178/2020, prevede una revisione significativa della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d.”Esterometro”), disciplinata dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il suddetto comma stabilisce, quindi, che con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi in formato XML, utilizzando, come unico canale telematico, il Sistema di Interscambio (di seguito anche SDI).
Tale disposizione sembrerebbe essere indirizzata ad agevolare e, sicuramente, semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA, i quali dovranno utilizzare solo ed esclusivamente lo SDI, sia per le operazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che per inviare i dati relativi alle operazioni con l’estero.
Infatti, ricordiamo che tale modalità, ovvero quella di emissione della fattura in formato XML e trasmissione della stessa… [continua sul sito]
