L’ Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato il 16 aprile 2020 una nota dal titolo “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19”.

Nel documento si sottolinea come dall’emergenza sanitaria possano scaturire fenomeni di truffe, di corruzione, di manovre speculative, di usura e di acquisizione diretta o indiretta di aziende; gli interventi pubblici dovrebbero sostenere persone ed imprese in difficoltà, prevenendo effetti distorsivi.

Ciò richiede un impegno ancora più particolare da parte dei professionisti e degli intermediari finanziari tenuti a segnalare alla UIF eventuali operazioni sospette (fatta salva la segnalazione all’Ordine qualora questo abbia realizzato un proprio sistema, com’è appunto nel caso di iscritti all’ODCEC).

Vengono quindi indicati alcuni aspetti sui quali i professionisti e gli intermediari finanziari dovranno rivolgere particolare attenzione:

Vengono offerti prodotti-apparecchiature sanitarie/parasanitarie (DPI) non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard; particolare attenzione da prestarsi nei confronti… [continua sul sito]

La conversione in Legge del D.L. 124/2019 conferma che i crediti IRPEF-IRES-IRAP di importo superiore ai 5.000 euro (da vedere poi se sottoposti a visto di conformità, se non sottoposti a visto secondo il punteggio ISA di quale anno) seguono la stessa sorte del credito IVA, e cioè che potranno essere utilizzati in compensazione unicamente trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione “telematica” della dichiarazione, come testualmente indicato nella Nota di Lettura 102 del Senato (1).

Il caso concreto – sino al 2019
Il 2 gennaio 2019 il professionista XY redigeva “a spanne” la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 da cui risultava un reddito di 100.000 euro e stimava un massimo di Irpef dovuta di 36.000 euro, risultvano però 53.000 euro di ritenute di acconto, quindi la dichiarazione “a spanne” evidenziava 17.000 euro di credito Irpef; XY prudenzialmente già dai versamenti di IVA, contibuti per il personale etc. con scadenza 16 febbraio 2019 iniziava ad utilizzare un credito di 15.000 euro di Irpef, sino ad esaurimento di tale credito. A luglio 2019 XY redigeva la dichiarazione in versione definitiva, determinava l’esatto credito… [continua sul sito]

La conversione in Legge del D.L. 124/2019 conferma che i crediti IRPEF-IRES-IRAP di importo superiore ai 5.000 euro (da vedere poi se sottoposti a visto di conformità, se non sottoposti a visto secondo il punteggio ISA di quale anno) seguono la stessa sorte del credito IVA, e cioè che potranno essere utilizzati in compensazione unicamente trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione “telematica” della dichiarazione, come testualmente indicato nella Nota di Lettura 102 del Senato (1).

Il caso concreto – sino al 2019
Il 2 gennaio 2019 il professionista XY redigeva “a spanne” la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 da cui risultava un reddito di 100.000 euro e stimava un massimo di Irpef dovuta di 36.000 euro, risultvano però 53.000 euro di ritenute di acconto, quindi la dichiarazione “a spanne” evidenziava 17.000 euro di credito Irpef; XY prudenzialmente già dai versamenti di IVA, contibuti per il personale etc. con scadenza 16 febbraio 2019 iniziava ad utilizzare un credito di 15.000 euro di Irpef, sino ad esaurimento di tale credito. A luglio 2019 XY redigeva la dichiarazione in versione definitiva, determinava l’esatto credito… [continua sul sito]