Con la Nota dell’ Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021 sono fornite indicazioni operative e chiarimenti dell’ispettorato nazionale del lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mes.

Con il D.L. n. 73/2021 sono state introdotte con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali concesse dalla normativa per protrarre il contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi.

L’art. 41 bis del D.L. n 73/2021 demanda alla contrattazione collettiva di cui con cui si intendono ” i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di definire nel dettaglio particolari esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, fermo restando la durata massima del contratto a tempo determinato di  24 mesi.

Affinchè i contratti collettivi possano pertanto integrare le causali per le quali sia possibile prorogare… [continua sul sito]

Lchr(“\1”)INL, con la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, fornisce alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate dal DL n. 146/2021 (DL Fiscale) allchr(“\1”)art. 14 del D.Lgs n. 81/2008.

Si rileva che il provvedimento normativo è in questo momento in fase di conversione e pone l’attenzione ad uniformare i comportamenti ispettivi, a tale riguardo si anticipano di seguito gli aspetti maggiormente rilevanti.

Si pone in evidenza la necessità di intensificare a livello locale ogni possibile collegamento con i servizi di prevenzione delle ASL in modo da poter realizzare una vigilanza coordinata e congiunta. Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, in caso di violazioni come ad esempio di “lavoro nero” ad operare un unico provvedimento di sospensione e un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dellchr(“\1”)INL in materia di lavoro irregolare. Pertanto, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo… [continua sul sito]

Con la Nota n. 1799/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene legittima la conversione dei periodi di ferie in cassa integrazione con la causale Covid-19 qualora a causa della situazione di emergenza Covid-19 l’attività lavorativa sia stata sospesa totalmente.
Questo parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è coerente con l’interpretazione già fornita da parte dell’Inps.

In particolare la Nota fa riferimento al D.Lgs. n. 66 del 2003 in cui, all’art. 10 si afferma che il periodo annuale di ferie retribuite, che corrisponde a quattro settimane, va utilizzato per almeno due settimane consecutive, in caso che il lavoratore lo richieda, durante l’anno di maturazione e, per le rimanenti due settimane, durante i diciotto mesi successivi alla fine dell’anno cui è maturato il diritto a tali ferie.
La Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa inoltre riferimento all’ art. 2109 del Codice Civile secondo il quale, il datore di lavoro, in forza del suo potere organizzativo sull’attività lavorativa, può stabilire la collocazione temporale delle ferie e, in alcuni casi, può cambiarla. Tale cambiamento della collocazione temporale delle ferie va tuttavia… [continua sul sito]

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1050 del 2020 precisa quali sono i requisiti che definiscono il lavoratore subordinato come notturno, facendo:

sia riferimento alla normativa in merito all’orario di lavoro
sia considerando quanto stabilisce la contrattazione collettiva.
 

DEFINIZIONE DI LAVORO NOTTURNO
Secondo la normativa in tema di orario di lavoro è considerato notturno il periodo di almeno sette ore consecutive comprese tra l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

COME INDIVIDUARE LA 7 ORE CONSECUTIVE DI LAVORO
Si deve considerare, secondo l’Ispettorato del Lavoro:

l’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo • e secondo le indicazioni del contratto individuale. Il periodo che rileva infatti in riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 (normativa sull’orario di lavoro) potrà iniziare: • dalle ore 22 fino alle ore 5
oppure dalle ore 23 fino alle ore 6
oppure dalla mezzanotte fino alle ore 7. DEFINIZIONE DI LAVORATORE NOTTURNO

Nel D.Lgs. n.66/2003, viene definito… [continua sul sito]