Con la Nota n. 1799/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene legittima la conversione dei periodi di ferie in cassa integrazione con la causale Covid-19 qualora a causa della situazione di emergenza Covid-19 l’attività lavorativa sia stata sospesa totalmente.
Questo parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è coerente con l’interpretazione già fornita da parte dell’Inps.

In particolare la Nota fa riferimento al D.Lgs. n. 66 del 2003 in cui, all’art. 10 si afferma che il periodo annuale di ferie retribuite, che corrisponde a quattro settimane, va utilizzato per almeno due settimane consecutive, in caso che il lavoratore lo richieda, durante l’anno di maturazione e, per le rimanenti due settimane, durante i diciotto mesi successivi alla fine dell’anno cui è maturato il diritto a tali ferie.
La Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa inoltre riferimento all’ art. 2109 del Codice Civile secondo il quale, il datore di lavoro, in forza del suo potere organizzativo sull’attività lavorativa, può stabilire la collocazione temporale delle ferie e, in alcuni casi, può cambiarla. Tale cambiamento della collocazione temporale delle ferie va tuttavia… [continua sul sito]

Anche con la pandemia il settore delle non profit ha continuato ad operare, nonostante gravi difficoltà in termini occupazionali e di entrate. Stando ad una indagine realizzata da Inapp, Ministero del lavoro, Forum nazionale del terzo settore, le Università e il Cisisil settore avrebbe infatti subito fortemente la crisi economica, senza però cessare di fornire il proprio contributo al sistema.

L’indagine ha presocome riferimento 63.898 enti non profit appartenenti ai settori di attività economica Istruzione e ricerca, Sanità, Assistenza sociale e Protezione civile e Sviluppo economico e coesione sociale ed ha coinvolto 9.519 soggetti complessivamente.

Stando a quanto rilevato dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, durante l’emergenza sanitaria il 31,2% degli enti del Terzo settore avrebbe fatto ricorso alla Cassa integrazione. Una percentuale rilevante ma comunque inferiore a quella delle imprese convenzionali (quelle che ricercano la realizzazione di un profitto).

Quasi una impresa su cinque, ovvero il 19,9%, avrebbe fatto leva sulla riduzione dell’orario di lavoro mentre una su dieci, il 10,2%, ha dichiarato… [continua sul sito]

Il cosiddetto “decreto agosto”, DL 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto delle novità in materia di ammortizzatori sociali. Per agevolarne la comprensione, di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali. PERIODI AUTORIZZABILI

Sono previsti due nuovi periodi di 9 settimane ciascuno, per un totale di 18 settimane, erogati esclusivamente dall’INPS.

Le prime 9 settimane possono essere richieste per coprire periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Queste possono essere richieste anche se l’azienda ha già fruito delle settimane messe a disposizione dai Decreti precedenti, con un’eccezione: i periodi già autorizzati oltre il 13 luglio, riducono le 9 settimane per una durata pari al periodo rimanente.
Le seconde 9 settimane possono essere richieste solo se le prime 9 settimane sono state già autorizzate, e devono essere utilizzate per periodi dal 14 settembre al 31 dicembre 2020.

Possono essere richiesti solo per lavoratori in essere alla data del 13 luglio.

Il TFR per i periodi di integrazione salariale resta a carico delle imprese.

Permane l’obbligo di informazione, consultazione e esame congiunto con le organizzazioni sindacali da effettuare anche in via telematica entro… [continua sul sito]

Con una audizione informale presso gli uffici di presidenza delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato l’Ufficio parlamentare di bilancio fa il punto sul nuovo scostamento da 25 miliardi che il governo sta sottoponendo al Parlamento. Ampio spazio viene dedicato al tema delle integrazioni salariali, nel quale l’Upb ravvede una delle principali esigenze dietro l’autorizzazione di un ulteriore ampliamento della spesa pubblica. Il governo ha infatti richiesto al Parlamento, in data 23 luglio 2020, l’autorizzazione ad aggiornare il piano di rientro del saldo strutturale verso l’obiettivo di medio termine con un ulteriore scostamento di bilancio pari a 25 miliardi per l’anno corrente e 6,1 miliardi per il 2021 (a seguire gli anni successivi). Per Obiettivo di Medio Termine (OMT, da non confondere con le operazioni di acquisto straordinario della Bce aventi la medesima sigla) si intende il saldo di bilancio strutturale (entrate meno spese pubbliche al netto del ciclo economico) che preserva il Paese dal rischio di superare la soglia del 3% del Pil. Con questo nuovo scostamento da 25 miliardi l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche italiane, volgarmente il “deficit”, salirebbe… [continua sul sito]

BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO

La Cassa Integrazione Ordinaria con causale “emergenza Covid 19” è prevista per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DURATA DELL’INTEGRAZIONE

L’integrazione può essere richiesta per un totale di diciotto settimane così distribuite:

Fino a nove settimane (previste dal D.L. Cura Italia) più cinque settimane (introdotte dal D.L Rilancio) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Fino a quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per chi ha già fatto richiesta dei periodi di integrazione del Decreto Cura Italia (fino a 9 settimane), è necessario terminare il periodo concesso prima di poter fruire delle settimane aggiuntive previste dal Decreto Rilancio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alle settimane di integrazione salariale deve essere presentata all’INPS entro la fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione… [continua sul sito]

BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO

La Cassa Integrazione Ordinaria con causale “emergenza Covid 19” è prevista per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DURATA DELL’INTEGRAZIONE

L’integrazione può essere richiesta per un totale di diciotto settimane così distribuite:

Fino a nove settimane (previste dal D.L. Cura Italia) più cinque settimane (introdotte dal D.L Rilancio) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Fino a quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per chi ha già fatto richiesta dei periodi di integrazione del Decreto Cura Italia (fino a 9 settimane), è necessario terminare il periodo concesso prima di poter fruire delle settimane aggiuntive previste dal Decreto Rilancio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alle settimane di integrazione salariale deve essere presentata all’INPS entro la fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione… [continua sul sito]