Con la Nota dell’ Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021 sono fornite indicazioni operative e chiarimenti dell’ispettorato nazionale del lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mes.

Con il D.L. n. 73/2021 sono state introdotte con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali concesse dalla normativa per protrarre il contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi.

L’art. 41 bis del D.L. n 73/2021 demanda alla contrattazione collettiva di cui con cui si intendono ” i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di definire nel dettaglio particolari esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, fermo restando la durata massima del contratto a tempo determinato di  24 mesi.

Affinchè i contratti collettivi possano pertanto integrare le causali per le quali sia possibile prorogare… [continua sul sito]

Dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 è stato creato uno specifico congedo parentale destinato ai genitori lavoratori con figli conviventi di età minore di anni 14 con patologia SARS CoV2, in quarantena da contatto o con la propria attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il Messaggio Inps n. 4564 del 21.12.2021 comunica le modalità operative per presentare domanda di congedo parentale per genitori lavoratori con figli affetto da Covid.
 

REQUISITI PER AVER DIRITTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il congedo può essere utilizzato anche dai genitori lavoratori affidatari i quali rientrino in una delle seguenti categorie:

lavoratori dipendenti
lavoratori iscritti iscritti alla gestione separata in percentuale prevalente
genitori lavoratori autonomi

I genitori con figli con disabilità affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale possono usufruire di tale congedo senza il rispetto dei limiti di età del figlio e senza il requisito della convivenza.

Si… [continua sul sito]