L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è stato definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

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Dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 è stato creato uno specifico congedo parentale destinato ai genitori lavoratori con figli conviventi di età minore di anni 14 con patologia SARS CoV2, in quarantena da contatto o con la propria attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il Messaggio Inps n. 4564 del 21.12.2021 comunica le modalità operative per presentare domanda di congedo parentale per genitori lavoratori con figli affetto da Covid.
 

REQUISITI PER AVER DIRITTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il congedo può essere utilizzato anche dai genitori lavoratori affidatari i quali rientrino in una delle seguenti categorie:

lavoratori dipendenti
lavoratori iscritti iscritti alla gestione separata in percentuale prevalente
genitori lavoratori autonomi

I genitori con figli con disabilità affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale possono usufruire di tale congedo senza il rispetto dei limiti di età del figlio e senza il requisito della convivenza.

Si… [continua sul sito]

Il Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto un congedo indennizzato a favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro in conseguenza all’inizio della quarantena del figlio minorenne fino ai tredici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.Con la circolare n.132 del 20/11/2020, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di congedo, e ha esteso le casistiche di ammissibilità per tale misura. Si sintetizzano di seguito le principali novità:Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 L’articolo 21-bis del decreto agosto introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, non solo in caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico ma anche nell’ambito:dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici… [continua sul sito]