Il previgente articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, i.e. “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”, in vigore dal 21 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, al comma 3-bis – come inserito dall’articolo 18, comma 1, lett. a) del Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 – stabiliva quanto segue: “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, era necessario prestare particolare attenzione ai pagamenti in contante (e, in aggiunta, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante), in quanto il nuovo limite previsto era fissato a 999,99 euro.
Così come previsto dallo stesso articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il suddetto limite riguardava il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti… [continua sul sito]








