Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni… [continua sul sito]
In conseguenza dell’aumento del tasso legale di interesse al 2,5% con decorrenza 1.1.2024 (D.MEF GU 288/2023), con altro Decreto MEF 21.12.2023 pubblicato sulla GU 302 del 29.12.2023) sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2024.
Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro – D.P.R. 131/1986 – come da tabella riportata in allegato al Decreto MEF.
Come si calcola il diritto di usufrutto
Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 – coefficiente da tabella decreto MEF = 26 (c)Rendita annua (a) x (b) = 3.750 (d) (d=150.000 x2,5%)Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 97.500 (e) (e= 3.750×26)Valore della nuda proprietà: (a) – (e) = 52.500 (= 150.000 – 97.500)
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni… [continua sul sito]
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l’anno 2014 – Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).
Le imprese che, alla… [continua sul sito]
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2023, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.
Il tributo viene determinato, come per il 2022, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
le imprese individuali;
le società semplici;
le società commerciali;
le cooperative e le società di mutuo soccorso;
i consorzi e le società consortili;
gli enti pubblici economici;
le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare… [continua sul sito]
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22/12/2020, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità… [continua sul sito]
In conseguenza dell’aumento del tasso legale di interesse allo 0,01 con decorrenza 1.1.2021 (D.MEF GU 310 del 15.12.2020), con altro Decreto MEF 18.12.2020 pubblicato sulla GU 322 del 30.12.2020) sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.202021.
Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 – come da tabella riportata nella pagina seguente.
Il Decreto fissa inoltre in 333,33 volte il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.
Come si calcola il diritto di usufrutto
Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a)
Tasso di interesse legale (da 1.1.2021) 0,01% (b)
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 – coefficiente da tabella riportata di seguito = 6500 (c)
Rendita annua (a)… [continua sul sito]
In conseguenza dell’aumento del tasso legale di interesse allo 0,01 con decorrenza 1.1.2021 (D.MEF GU 310 del 15.12.2020), con altro Decreto MEF 18.12.2020 pubblicato sulla GU 322 del 30.12.2020) sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.202021.
Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 – come da tabella riportata nella pagina seguente.
Il Decreto fissa inoltre in 333,33 volte il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.
Come si calcola il diritto di usufrutto
Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a)
Tasso di interesse legale (da 1.1.2021) 0,01% (b)
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 – coefficiente da tabella riportata di seguito = 6500 (c)
Rendita annua (a)… [continua sul sito]
Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, o a una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Diffamazione a mezzo internet. Perfeziona la fattispecie di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, 3° comma, c.p. la creazione di un sito internet, recante messaggi ed immagini dal contenuto erotico, al quale è associato il nome e il recapito telefonico di persona realmente esistente, allo scopo di arrecarle o consentire a terzi molestie e nocumento alla reputazione. L’utilizzo di un sito internet per la diffusione… [continua sul sito]
Minori irregolari: diritto all’iscrizione scolastica
I minori presenti in Italia sono soggetti all’obbligo scolastico ed anzi hanno diritto all’istruzione, nelle stesse forme e modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno (in base all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione, e all’articolo 45 comma 1 del DPR 394/1999 Regolamento attuativo TU Immigrazione).
E infatti l’articolo 6 comma 2 del DPR 394/1999 esclude esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie.
Tale principio è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione.
In particolare il Ministero dell’istruzione ha ribadito che “l’obbligo scolastico integrato nel più ampio concetto di diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia e che in mancanza dei documenti prescritti la… [continua sul sito]
Anche ai nonni acquisiti va riconosciuto il diritto di visita dei nipoti. La Cassazione ha sancito un importante principio in materia di famiglia di fatto, ossia che il diritto di ad avere rapporti significativi con i nipoti va riconosciuto non solo a chi ha un rapporto di parentela diretta, ma anche “a ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto” (Cassazione, sentenza del 25 luglio 2018, n. 19779).
L’importante è che quest’ultimo si sia dimostrato adatto ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile, che possa garantire allo stesso un beneficio.
Il caso
In particolare, la Cassazione era stata chiamata ad esaminare il ricorso di una nonna “acquisita” (compagna di fatto del nonno biologico del minore), alla quale i giudici di merito avevano negato la tutela in merito al rapporto con il nipote, ritenendo che la stessa non fosse “legittimata ad agire”.
La Cassazione, ribaltando l’orientamento dei giudici di merito, ha invece valorizzato il rapporto di fatto che si era instaurato tra la ricorrente e il nonno biologico del minore, tale da configurare una famiglia di fatto.
Come far valere il diritto di visita
Ma come possono i nonni, siano… [continua sul sito]
