Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni… [continua sul sito]

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l’anno 2014 – Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).
Le imprese che, alla… [continua sul sito]

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2023, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.
Il tributo viene determinato, come per il 2022, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

le imprese individuali;
le società semplici;
le società commerciali;
le cooperative e le società di mutuo soccorso;
i consorzi e le società consortili;
gli enti pubblici economici;
le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare… [continua sul sito]

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22/12/2020, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità… [continua sul sito]