Chi non lo avesse ancora fatto, potrà richiedere l’Assegno unico e universale presentando la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per aggiornare la posizione Isee e vedersi rimodulato l’aiuto.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati.
L’assegno unico e universale (Auu) è un aiuto economico alle famiglie, riconosciuto, a determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d’età e senza limiti d’età per i figli disabili.
È “unico” perché sostituisce i precedenti assegni per il nucleo familiare e quelli familiari, un tempo erogati in busta paga. In pratica, ha mandato in pensione il premio alla nascita o all’adozione, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
È “universale” in quanto viene garantito in misura minima… [continua sul sito]
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è stato definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
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E’ irrilevante il tenore di vita tenuto durante il matrimonio ai fini dell’assegno divorzile: così ha deciso la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza dell’11 maggio 2018, n. 18287. In materia di assegno divorzile, si è finalmente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza dell’11 luglio 2018, n. 18287), sancendo l’irrilevanza del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio come parametro per la determinazione dell’assegno.
Il tenore di vita secondo i precedenti orientamenti
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha posto fine al contrasto che si era creato tra l’orientamento tradizionale, che voleva che il tenore di vita fosse posto a base dell’assegno divorzile, e la “rivoluzionaria” sentenza Grilli dell’11 maggio 2017, sul caso dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli e Lisa Caryl Lowenstein.
Con quest’ultima pronuncia, la Cassazione, prima sezione, aveva escluso la rilevanza del tenore di vita, dando rilievo piuttosto al criterio dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge, e così ribaltando dei principi ormai considerati pacifici e consolidati.
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/18, hanno essenzialmente confermato quanto statuito dalla sentenza Grilli, ritenendo che la funzione equilibratrice dell’assegno non è finalizzata a ricostruire il tenore di vita… [continua sul sito]
