Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).
Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del… [continua sul sito]

Il Ministero della Salute ha diffuso il 31.12.2022 la circolare 0051961 di aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti Covid-19. Il 1° gennaio 2023 è stata emanata la circolare n. 1 dell’1.1.2023 relativa ad interventi in atto per la gestione della circolare del SARS-coV-2 nella stagione invernale 2022-2023 e sulla proroga dell’obbligo di utilizzo delle mascherine protettive. 
Gestione dei casi ed isolamento – circ. 0051961
le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-COv-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento come segue: 

per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno due giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o  molecolare;
per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare prima dei 5 giorni qualora risulti negativo un test antigenico o molecolare effettuato presso una struttura sanitaria/farmacia;
per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento… [continua sul sito]

Il previgente articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, i.e. “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”, in vigore dal 21 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, al comma 3-bis – come inserito dall’articolo 18, comma 1, lett. a) del Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 – stabiliva quanto segue: “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, era necessario prestare particolare attenzione ai pagamenti in contante (e, in aggiunta, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante), in quanto il nuovo limite previsto era fissato a 999,99 euro.

Così come previsto dallo stesso articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il suddetto limite riguardava il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti… [continua sul sito]

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2022 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2021).

Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo… [continua sul sito]