Il Decreto Lavoro, all’articolo 23 modera la sanzione amministrativa, fissata per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, versate dal datore di lavoro come disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.
PREMESSANel caso il datore di lavoro, al momento del versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, generi una denuncia mensile inviata all’Inps (uniemens) insoluta, la conseguenza è l’esposizione del datore di lavoro stesso al rischio di sanzioni civili ma anche penali. Infatti, nell’aliquota contributiva totale che deve versare il datore di lavoro mensilmente, in seguito alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, è inclusa una percentuale di contributi a carico del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro non versa l’intero importo dei contributi dovuti, significa che trattiene tale quota a carico dei lavoratori, che invece deve essere sempre obbligatoriamente versata.
REGIME SANZIONATORIO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVOROIl D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983, prevede due tipologie di ipotesi di omesso versamento… [continua sul sito]
In risposta all’emergenza sanitaria in corso, al fine di attutire il carico contributivo in capo alle aziende il decreto decreto-legge n. 137/2020 ha introdotto, all’articolo 13, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps. Tale sospensione non coinvolge però i premi INAIL.
L’INPS, tramite circolare 129 del 2020 ha chiarito che nel caso in cui l’azienda stia già godendo della rateizzazione dei contributi, la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nel mese di Novembre.
Sospensione riservata a zone rosse e determinati codici ATECO
Della sospensione possono beneficiare i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 della citata circolare.
Sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali,… [continua sul sito]
