Il Decreto Lavoro, all’articolo 23 modera la sanzione amministrativa, fissata per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, versate dal datore di lavoro come disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.
PREMESSANel caso il datore di lavoro, al momento del versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, generi una denuncia mensile inviata all’Inps (uniemens) insoluta, la conseguenza è l’esposizione del datore di lavoro stesso al rischio di sanzioni civili ma anche penali. Infatti, nell’aliquota contributiva totale che deve versare il datore di lavoro mensilmente, in seguito alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, è inclusa una percentuale di contributi a carico del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro non versa l’intero importo dei contributi dovuti, significa che trattiene tale quota a carico dei lavoratori, che invece deve essere sempre obbligatoriamente versata.
REGIME SANZIONATORIO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVOROIl D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983, prevede due tipologie di ipotesi di omesso versamento… [continua sul sito]

L’articolo 27 del D.L. n. 48/2023 ( c.d. “Decreto Lavoro”) al fine di sostenere l’occupazione giovanile, introduce un incentivo nuovo per i datori di lavoro privati. Tale incentivo consiste in un contributo economico nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di giovani nel rispetto di specifici requisiti.REQUISITII seguenti requisiti devono sussistere congiuntamente:

nuove assunzioni a tempo indeterminato, di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di somministrazione,
tali assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023,
devono riguardare giovani che alla data di assunzione:

non devono aver compiuto il trentesimo anno d’età,
non lavorino o che non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (tale categoria viene inserita nella categoria “NEET” ossia “Not in Education, Employment or Training”),
siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani).

DURATA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO LA DATORE DI LAVOROTale… [continua sul sito]

Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato oggetto di diversi interventi normativi al fine di adeguarsi alla normativa europea in tale ambito.Di seguito si analizzano le novità introdotte dalla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro) partendo dall’analisi delle regole per il tempo determinato in vigore fino al 04 Maggio 2023 dettate dalla previgente normativa.
LE REGOLE DEL TEMPO DETERMINATO FINO AL 04.05.2023
Fino al 04.05.2023 valevano per il tempo determinato le regole del precedente dettato normativo (c.d. “Decreto Dignità”) di seguito riassunte:

riduzione della durata massima complessiva dei rapporti a termine tra le stesse parti (anche per somma di più periodi anche se separati presso lo stesso datore di lavoro) da 36 mesi a 24 mesi;
per durata del contratto di lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi non è dovuto l’inserimento della causale;
per durata del contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi e fino a 24 mesi, reinserimento delle causali, da indicare nell’atto scritto, sia che i 12 mesi vengano superati con il contratto iniziale,… [continua sul sito]

L’articolo 6 del D.L. 146/21 (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale, collegato all’utilizzo nell’ambito di un’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico. Tale regime (“nuovo Patent Box“) ha sostituito quello disciplinato dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
A differenza del precedente regime non è più prevista una attività di ruling con l’Agenzia Entrate. Il nuovo Patent Box prevede la possibilità per i soggetti beneficiari di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria detta documentazione, firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione… [continua sul sito]

Ad aprile nuovo record storico per il debito pubblico italiano, ma c’era da aspettarselo. Banca d’Italia ha reso noto che nel quarto mese dell’anno l’ammontare del debito pubblico è salito a 2.680,5 miliardi di euro. Per avere un’idea dell’aumento basti pensare che a marzo 2020, ultimo mese in cui i conti pubblici italiani si trovavano in un contesto di ordinaria amministrazione pre-pandemia, il debito delle amministrazioni pubbliche si fermava a 2.433,6 miliardi: un salto di circa 247 miliardi in poco più di un anno. L’esplosione dell’indebitamento si spiega facilmente consultando i numeri del bilancio statale del 2020. Un anno straordinario causato da una emergenza del tutto straordinaria. Nel 2019 il rapporto tra deficit e Pil si era attestato a -1,6%, il valore più basso dal 2007. Nel 2020 ha toccato un profondo -9,5%, il massimo dai primi anni ’90. Valori da epoca precedente il trattato di Maastricht, con un disavanzo primario – la differenza tra le entrate e le uscite del bilancio statale al lordo degli interessi sul debito – del 6,0%. Altro valore eccezionale per un Paese come l’Italia, che dal 1993 ha inanellato un avanzo primario dietro l’altro (tolto il 2009) proprio per… [continua sul sito]

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il nuovo D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.
Il nuovo D.P.C.M. impone la sospensione di tutta una serie di attività che, in precedenza, erano autorizzate, seppure limitatamente al rispetto dei Protocolli e/o con limitazioni di orario.
A partire da lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività di:

Parchi tematici e di divertimento; restano invece attive le attività ludico ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto
Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
Fiere di qualsiasi… [continua sul sito]

E’ arrivato nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, dopo un confronto tra Governo e rappresentanti delle Regioni, il nuovo D.P.C.M. contenente le nuove misure per il contenimento del Covid-19, che troveranno applicazione dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Il decreto dispone:

la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 24.00 con servizio al tavolo e dalle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
lo stop per tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Rimangono consentite attività sportive a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi;
ulteriori restrizioni per le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni), che devono svolgersi con un limite massimo di 30 partecipanti e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare… [continua sul sito]

È stata pubblicata la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative. Il rapporto è frutto della collaborazione tra MISE (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere) presenta dati aggiornati al 30 giugno 2020.
Tra le principali informazioni contenute nel rapporto:
Crescita della popolazione: le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 10mila. Al 30 giugno 2020 se ne contano 11.496, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione.

Distribuzione territoriale: la Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,3%). La sola provincia di Milano, con 2.254, rappresenta il 19,6% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: solo il Lazio supera quota mille, in gran parte localizzate a Roma (1.178, 10,2% nazionale). Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.

Forza lavoro: i soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati dell’1,2%, attestandosi ad oltre quota 53 mila . Elevata la rappresentazione di imprese fondate… [continua sul sito]

La legge di Bilancio 2020 ha previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.
Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili:

le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti
le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari
le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste… [continua sul sito]