L’articolo 27 del D.L. n. 48/2023 ( c.d. “Decreto Lavoro”) al fine di sostenere l’occupazione giovanile, introduce un incentivo nuovo per i datori di lavoro privati. Tale incentivo consiste in un contributo economico nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di giovani nel rispetto di specifici requisiti.REQUISITII seguenti requisiti devono sussistere congiuntamente:

nuove assunzioni a tempo indeterminato, di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di somministrazione,
tali assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023,
devono riguardare giovani che alla data di assunzione:

non devono aver compiuto il trentesimo anno d’età,
non lavorino o che non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (tale categoria viene inserita nella categoria “NEET” ossia “Not in Education, Employment or Training”),
siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani).

DURATA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO LA DATORE DI LAVOROTale… [continua sul sito]

La nuova riforma degli ammortizzatori sociali avvenuta con legge n. 234/2021 ha introdotto l’obbligo per tutte le aziende che occupano almeno 1 dipendente, a partire dal 1° gennaio 2022, di essere iscritte ad un Fondo di solidarietà Bilaterale, che deve essere istituito dalle rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori del proprio settore, o in alternativa al FIS (Fondo di integrazione salariale).

Le prestazioni

Il Fondo eroga l’assegno di integrazione salariale, che ha la durata di:

13 settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da datori di lavoro che, mediamente, occupano fino a 5 dipendenti;
26 settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da imprese che, mediamente, occupano più di 6 dipendenti.

L’ammontare dell’assegno di integrazione salariale ha un massimale di importo pari a quello delle altre integrazioni ordinarie, straordinarie e di solidarietà.

L’aliquota di Finanziamento del FIS (i Fondi bilaterali declineranno la propria aliquota specifica)

L’aliquota di finanziamento ordinaria del FIS è:

0,50%… [continua sul sito]

Art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, integrato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34. L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid – 19 ha determinato una prevedibile crisi economica per le aziende, che si vedono costrette a gestire i livelli occupazionali dell’organico per fronteggiare le condizioni economiche avverse, ma anche a rispettare i nuovi vincoli imposti dalla normativa che ne limitano il raggio d’azione.
In particolare, con l’art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integrato in corso d’opera dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Rilancio”), è stato fatto divieto per i datori di lavoro di licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto (salvo ulteriori proroghe).
Questa norma, che vuole tutelare i livelli occupazionali e proteggere i lavoratori, ha tuttavia il potenziale di mettere in seria difficoltà le aziende che non sono riuscite a riprendersi dopo il termine del Lockdown.
Illustriamo innanzitutto i tipi di licenziamento che restano esclusi dalla norma ex art. 46:

I licenziamenti per ragioni economiche effettuati prima del 17 marzo 2020 e quelli che che saranno perfezionati dopo… [continua sul sito]