L’articolo 6 del D.L. 146/21 (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale, collegato all’utilizzo nell’ambito di un’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico. Tale regime (“nuovo Patent Box“) ha sostituito quello disciplinato dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
A differenza del precedente regime non è più prevista una attività di ruling con l’Agenzia Entrate. Il nuovo Patent Box prevede la possibilità per i soggetti beneficiari di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria detta documentazione, firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione… [continua sul sito]
Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall’art. 1 co. 37 – 45 della Legge 190/2014 e dal DM 28.11.2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:
software protetto da copyright
brevetti industriali
disegni e modelli
processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.
L’agevolazione fiscale non si applica alle società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria dall’inizio dell’esercizio in cui viene… [continua sul sito]
