E’ entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) in applicazione del cosiddetto DL Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).
Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi r confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
Le percentuali di copertura sono ora:

80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
60% per operazioni… [continua sul sito]

Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato oggetto di diversi interventi normativi al fine di adeguarsi alla normativa europea in tale ambito.Di seguito si analizzano le novità introdotte dalla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro) partendo dall’analisi delle regole per il tempo determinato in vigore fino al 04 Maggio 2023 dettate dalla previgente normativa.
LE REGOLE DEL TEMPO DETERMINATO FINO AL 04.05.2023
Fino al 04.05.2023 valevano per il tempo determinato le regole del precedente dettato normativo (c.d. “Decreto Dignità”) di seguito riassunte:

riduzione della durata massima complessiva dei rapporti a termine tra le stesse parti (anche per somma di più periodi anche se separati presso lo stesso datore di lavoro) da 36 mesi a 24 mesi;
per durata del contratto di lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi non è dovuto l’inserimento della causale;
per durata del contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi e fino a 24 mesi, reinserimento delle causali, da indicare nell’atto scritto, sia che i 12 mesi vengano superati con il contratto iniziale,… [continua sul sito]

D.L. 26/10/2019 n. 124. Nel settore Sanitario sino a tutto il 2020 è fatto divieto di emettere fattura elettronica nei confronti di “privati”anche da parte di soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. fisioterapisti, massofisioterapisti, logopedisti etc.).

Di seguito indichiamo unicamente il termine “medico” intendendosi per tale il medico generico, il medico specialista, l’odontoiatra, lo psicologo, il poliambulatorio, l’ottico, l’infermiere iscritto all’albo, ostetriche e ostetrici, tecnici di radiologia medica, tecnici sanitari, medici veterinari, farmacie etc. e qualsiasi altro operatore tenuto alla trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”.

Dal 1° luglio 2020 il “medico” dovrà dotarsi di un “registratore di cassa telematico” (per gli studi che già dispongono di attrezzature informatiche per l’emissione di fatture/parcelle non è escluso che possa essere collegata al sistema una stampante fiscale con la quale emettere gli scontrini e procedere alla trasmissione, si consiglia in questi casi di interpellare l’azienda che fornisce i programmi applicativi).

Il medico, dal 1° luglio 2020
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D.L. 26/10/2019 n. 124. Nel settore Sanitario sino a tutto il 2020 è fatto divieto di emettere fattura elettronica nei confronti di “privati”anche da parte di soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. fisioterapisti, massofisioterapisti, logopedisti etc.).

Di seguito indichiamo unicamente il termine “medico” intendendosi per tale il medico generico, il medico specialista, l’odontoiatra, lo psicologo, il poliambulatorio, l’ottico, l’infermiere iscritto all’albo, ostetriche e ostetrici, tecnici di radiologia medica, tecnici sanitari, medici veterinari, farmacie etc. e qualsiasi altro operatore tenuto alla trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”.

Dal 1° luglio 2020 il “medico” dovrà dotarsi di un “registratore di cassa telematico” (per gli studi che già dispongono di attrezzature informatiche per l’emissione di fatture/parcelle non è escluso che possa essere collegata al sistema una stampante fiscale con la quale emettere gli scontrini e procedere alla trasmissione, si consiglia in questi casi di interpellare l’azienda che fornisce i programmi applicativi).

Il medico, dal 1° luglio 2020
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E’ stato pubblicato sulla GU del 4/9/2018 il decreto legislativo n. 101, di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679, che entrerà in vigore il prossimo 19 settembre; con il suindicato dlgs. non viene abrogato il D.lgs. 196/2003 ma integrato e modificato, così come indicato nell’articolo 2/196.

“Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.”

Di seguito le principali novità; l’indicazione di articoli si riferisce al D.lgs. 101/2018 – Nota = appunti di studio – RE = Regolamento Europeo

Autorità di controllo nazionale – art. 2
L’Autorita’ di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento e’ individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all’articolo 153

Definizione di comunicazione dei dati – art. 2
il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione… [continua sul sito]