E’ entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) in applicazione del cosiddetto DL Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).
Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi r confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
Le percentuali di copertura sono ora:
80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
60% per operazioni… [continua sul sito]
