Con l’arrivo della stagione estiva i datori di lavoro che operano nella ristorazione e nel turismo, ma anche quelli che gestiscono impianti sportivi, devono fronteggiare l’aumento del volume della clientela attraverso l’assunzione di personale. Il contratto più utilizzato è quello di natura intermittente (storicamente detto “a chiamata”).
Questo contratto risulta flessibile e versatile perché permette di pagare esclusivamente le ore di lavoro effettuate, mantenendo però tutte le caratteristiche di regolarità di un rapporto di lavoro subordinato.
Le ipotesi in cui è ammesso ricorrere al lavoro intermittente sono:

Per necessità individuate nei contratti collettivi, compresi quelli aziendali, e con la possibilità di prestare servizio in periodi prestabiliti settimanali, mensili o annuali;
In mancanza di un contratto collettivo, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (tra cui rientrano i camerieri e il personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in generale);
In tutti i casi,… [continua sul sito]

Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16 maggio 2022 con importanti cambiamenti.

In particolare è previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).

I creditori pubblici qualificati:

– l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
– l’Agenzia delle entrate;
– l’Agenzia delle entrate-Riscossione,

dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo , tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.

La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”.
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La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
società di persone (Snc, Sas);
ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

al gruppo;
alle singole imprese facenti… [continua sul sito]