Con l’arrivo della stagione estiva i datori di lavoro che operano nella ristorazione e nel turismo, ma anche quelli che gestiscono impianti sportivi, devono fronteggiare l’aumento del volume della clientela attraverso l’assunzione di personale. Il contratto più utilizzato è quello di natura intermittente (storicamente detto “a chiamata”).
Questo contratto risulta flessibile e versatile perché permette di pagare esclusivamente le ore di lavoro effettuate, mantenendo però tutte le caratteristiche di regolarità di un rapporto di lavoro subordinato.
Le ipotesi in cui è ammesso ricorrere al lavoro intermittente sono:

Per necessità individuate nei contratti collettivi, compresi quelli aziendali, e con la possibilità di prestare servizio in periodi prestabiliti settimanali, mensili o annuali;
In mancanza di un contratto collettivo, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (tra cui rientrano i camerieri e il personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in generale);
In tutti i casi,… [continua sul sito]

A seguito del DPCM 10 aprile 2020, o almeno della bozza in circolazione UILPA vengono dettate misure relative agli esercizi ed attività “aperte” – le disposizioni del DPCM hanno validità sino al 3 maggio 2020
Limitazioni all’accesso delle persone negli esercizi commerciali (negozi etc.) – all. 5

in sintesi

distanza interpersonale di 1 mt.
pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno
messa a disposizione dei clienti di materiale per disinfezione delle mani
utilizzo di mascherine e guanti usa e getta
accessi regolamentati: fino a 40 mq. accesso di una persona per volta e presenza di massimi due addetti alla vendita – oltre 40 mq. in funzione degli spazi disponibili

Apertura di esercizi commerciali – all. 1 e 2

Per il commercio al dettaglio – allegato 1 al DPCM -rimangono aperti gli esercizi commerciali già autorizzati in forza del precedente DPCM 11-3-2020 (ipermercati, supermercati, alimentari, computer, apparecchiature informatiche, edicole, profumerie etc. ) ai quali si aggiungono (non vengono indicati odici ATECO):
il… [continua sul sito]

A seguito del DPCM 10 aprile 2020, o almeno della bozza in circolazione UILPA vengono dettate misure relative agli esercizi ed attività “aperte” – le disposizioni del DPCM hanno validità sino al 3 maggio 2020
Limitazioni all’accesso delle persone negli esercizi commerciali (negozi etc.) – all. 5

in sintesi

distanza interpersonale di 1 mt.
pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno
messa a disposizione dei clienti di materiale per disinfezione delle mani
utilizzo di mascherine e guanti usa e getta
accessi regolamentati: fino a 40 mq. accesso di una persona per volta e presenza di massimi due addetti alla vendita – oltre 40 mq. in funzione degli spazi disponibili

Apertura di esercizi commerciali – all. 1 e 2

Per il commercio al dettaglio – allegato 1 al DPCM -rimangono aperti gli esercizi commerciali già autorizzati in forza del precedente DPCM 11-3-2020 (ipermercati, supermercati, alimentari, computer, apparecchiature informatiche, edicole, profumerie etc. ) ai quali si aggiungono (non vengono indicati odici ATECO):
il… [continua sul sito]