Con l’arrivo della stagione estiva i datori di lavoro che operano nella ristorazione e nel turismo, ma anche quelli che gestiscono impianti sportivi, devono fronteggiare l’aumento del volume della clientela attraverso l’assunzione di personale. Il contratto più utilizzato è quello di natura intermittente (storicamente detto “a chiamata”).
Questo contratto risulta flessibile e versatile perché permette di pagare esclusivamente le ore di lavoro effettuate, mantenendo però tutte le caratteristiche di regolarità di un rapporto di lavoro subordinato.
Le ipotesi in cui è ammesso ricorrere al lavoro intermittente sono:

Per necessità individuate nei contratti collettivi, compresi quelli aziendali, e con la possibilità di prestare servizio in periodi prestabiliti settimanali, mensili o annuali;
In mancanza di un contratto collettivo, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (tra cui rientrano i camerieri e il personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in generale);
In tutti i casi,… [continua sul sito]

A breve tute le attività sportive al chiuso potranno riprendere, come comportarsi però con i soci/tesserati o i clienti che avevano versato il contributo per la partecipazione alle attività sportive la cui fruizione ed erogazione è stata interrotta ad ottobre 2020 per via dell’acuirsi della pandemia?

Il comma 4 dell’art. 216 DL 34/2020 aveva previsto che la sospensione delle attività sportive, come previsto dai DPCM emergenziali, costituisse causa di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, di durata pari o superiore ad un mese, per l’accesso a palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni genere come previsto dall’art. 1463 Codice Civile. I gestori degli impianti sportivi potevano quindi accettare le richieste di rimborso presentate dagli abbonati, entro trenta giorni dalla conversione in legge della citata norma, in seguito alla presentazione di un’apposita istanza da parte dei soggetti interessati. Alternativamente potevano proporre un voucher di valore pari al rimborso del corrispettivo, utilizzabile presso la struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione delle attività sportive.[continua sul sito]

È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
non devono aver percepito altro reddito da lavoro… [continua sul sito]

Forse non tutti sanno che esiste un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato in forza di specifiche previsioni legislative, che si pone come obiettivo la tutela degli sportivi dilettanti qualora subiscano un infortunio. Il decreto del 3/11/2010 inerente “l’Assicurazione sportiva obbligatoria per gli sportivi dilettanti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 20 dicembre 2010 esplica il suo effetto nei confronti di tutti gli sportivi tesserati con uno degli enti riconosciuti dal CONI, indipendentemente dal fatto che l’attività degli atleti sia agonistica, ludica o amatoriale e a condizione che essa avvenga secondo i modi, tempi e luoghi previsti dalle varie organizzazioni (es. allenamenti, incontri, partite). Non è agevole fornire una definizione di sportivo dilettante, ma con un certo margine di approssimazione potremmo dire che sono dilettanti tutti gli atleti che le varie federazioni sportive non riconoscono come professionisti. Una categoria di dilettanti sicuramente numerosissima è quella del settore calcistico, basti pensare a tutte le squadre giovanili o impegnate nei campionati e tornei locali giocati in tutta Italia, coinvolgendo migliaia di giovani.
I predetti enti sportivi sono quindi obbligati a dotarsi di una polizza assicurativa che rispetti i criteri fissati dalla norma e indennizzi i propri atleti in caso di infortunio.
In particolare, e con riferimento… [continua sul sito]