I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata… [continua sul sito]

La Cassazione, con la sentenza n. 25685 depositata lo scorso 4 settembre 2023, ha confermato che la presenza di un’effettiva e operativa stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto non residente è ostativa all’istanza di rimborso IVA “diretto”.
La Corte di Cassazione, pertanto, sembrerebbe assumere una posizione netta rispetto a quella adottata dall’Agenzia delle Entrate (i.e. FAQ del 12/07/2010), in base alla quale i soggetti passivi non residenti dotati di una stabile organizzazione in Italia non possono accedere alla procedura di rimborso “diretta” – prevista per i soggetti passivi non residenti stabiliti in un altro Stato UE, ai sensi dell’art. 38-bis2 del D.P.R. 633/72 –  ma devono avvalersi delle modalità disciplinate dall’art. 38 bis del D.P.R. 633/72, tranne nei seguenti casi:

la stabile organizzazione del soggetto passivo non residente si limiti ad effettuare acquisti e importazioni in Italia senza il compimento di operazioni attive;
Il soggetto passivo non residente per gli acquisti e le importazioni effettuati in Italia non si sia avvalso della stabile organizzazione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate,… [continua sul sito]

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell’anno.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni… [continua sul sito]

Con provvedimento del 1° settembre 2022 è stato approvato il modello da utilizzarsi da parte degli eredi e relativi al  rimborso di imposte spettanti al contribuente deceduto.

L’articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento. Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge,… [continua sul sito]

A breve tute le attività sportive al chiuso potranno riprendere, come comportarsi però con i soci/tesserati o i clienti che avevano versato il contributo per la partecipazione alle attività sportive la cui fruizione ed erogazione è stata interrotta ad ottobre 2020 per via dell’acuirsi della pandemia?

Il comma 4 dell’art. 216 DL 34/2020 aveva previsto che la sospensione delle attività sportive, come previsto dai DPCM emergenziali, costituisse causa di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, di durata pari o superiore ad un mese, per l’accesso a palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni genere come previsto dall’art. 1463 Codice Civile. I gestori degli impianti sportivi potevano quindi accettare le richieste di rimborso presentate dagli abbonati, entro trenta giorni dalla conversione in legge della citata norma, in seguito alla presentazione di un’apposita istanza da parte dei soggetti interessati. Alternativamente potevano proporre un voucher di valore pari al rimborso del corrispettivo, utilizzabile presso la struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione delle attività sportive.[continua sul sito]

Non sono certo di nuovo interesse le liti in materia di rimborso IRAP.

Da anni infatti si è osservato un orientamento abbastanza stabile in giurisprudenza di legittimità (e nelle sentenze di merito) circa il legittimo riconoscimento delle istanze di rimborso in materia di IRAP, quantomeno con riferimento ai professionisti che siano privi di una struttura complessa.

Ultimo approdo dei giudici di merito è stato, unico ad oggi nel panorama decisionale, il riconoscimento del rimborso dell’IRAP per quel professionista che eserciti la propria attività non già in forma personale (eventualmente con l’ausilio di un dipendente, nel seguito si analizzerà tale fattispecie), bensì mediante l’impresa familiare nella quale collabori appunto il marito/la moglie, o il figlio.

Prima di affrontare tale ultimo approdo giurisprudenziale, occorre tuttavia partire dall’analisi del procedimento formale necessario per giungere all’ottenimento del rimborso dell’IRAP versata negli anni passati; ovviamente, le stesse concettualità esposte nel presente articolo devono dirsi valide anche in riferimento al caso della richiesta dell’IRAP non versata… [continua sul sito]