La settimana scorsa sono stato, come da mia abitudine negli ultimi 17 anni, presso un mio affezionato cliente caseario. La struttura seguita è poco più che artigiana, anzi, per certi versi è ancora troppo artigianale e sconta la concorrenza di strutture più grandi che fanno un prodotto di qualità sì inferiore, ma sicuramente più economico in termini di costo di trasformazione. Come al solito abbiamo discusso il nostro report, fatto di un conto economico mensile, del progressivo, del paragone con gli anni precedenti, del confronto con il budget ed infine fatto di una sana e robusta analisi degli scostamenti tra report e budget e tra report e schemi di ribaltamento derivanti dal software di controllo di gestione bussolastar. A seguire l’imprenditore ha iniziato ad inserire le fatture di alcuni tra i suoi principali clienti (foto in basso), al fine di analizzare in base ai prodotti da essi acquistati, che margine la fornitura gli ha lasciato. La foto è chiaramente esemplificativa.

E’ possibile notare come alcuni prodotti quali il cod. 0401 lasciano un’ottima marginalità, mentre altri una marginalità piuttosto modesta (es. cod. 5401); tuttavia è importante… [continua sul sito]

Oggi tratto di un articolo che prende a riferimento una soluzione in ottica lean; una soluzione strettamente funzionale ad un valido sistema di programmazione e controllo in quanto, per poter parlare realmente di controllo di gestione, bisogna essere in grado di migliorare (e non solo analizzare) i conti dei nostri clienti. Parto però un po’ da lontano; spesso sentiamo parlare di ristrutturazione del debito, soprattutto quando un’azienda è appunto in “debito di ossigeno”. Allora la prima cosa da fare (e non solo) è cercare di spostare il breve termine sul lungo termine; se ciò non dovesse bastare, si passa alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per garantire quella liquidità che in quel preciso istante manca all’imprenditore. Fin qui siamo tutti d’accordo. Quando però, come da titolo, il ricorso alle banche da “manuale di corretta gestione” può diventare invece vero e proprio abuso?Prendo l’esempio di due aziende che sto seguendo in ambito di controllo di gestione . La prima è un caseificio (impianto foto 1 in basso) che imbottiglia latte. L’impianto viaggia a 250 bottiglie ad ora. Le bottiglie vengono disposte manualmente sul nastro trasportatore…. [continua sul sito]

La Cassazione, con la sentenza n. 25685 depositata lo scorso 4 settembre 2023, ha confermato che la presenza di un’effettiva e operativa stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto non residente è ostativa all’istanza di rimborso IVA “diretto”.
La Corte di Cassazione, pertanto, sembrerebbe assumere una posizione netta rispetto a quella adottata dall’Agenzia delle Entrate (i.e. FAQ del 12/07/2010), in base alla quale i soggetti passivi non residenti dotati di una stabile organizzazione in Italia non possono accedere alla procedura di rimborso “diretta” – prevista per i soggetti passivi non residenti stabiliti in un altro Stato UE, ai sensi dell’art. 38-bis2 del D.P.R. 633/72 –  ma devono avvalersi delle modalità disciplinate dall’art. 38 bis del D.P.R. 633/72, tranne nei seguenti casi:

la stabile organizzazione del soggetto passivo non residente si limiti ad effettuare acquisti e importazioni in Italia senza il compimento di operazioni attive;
Il soggetto passivo non residente per gli acquisti e le importazioni effettuati in Italia non si sia avvalso della stabile organizzazione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate,… [continua sul sito]

L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione… [continua sul sito]

Il bilancio di sostenibilità, a differenza del bilancio d’esercizio, non è un documento contabile ma fornisce invece informazioni agli stakeholder sui risultati economici, sociali e ambientali generati dalla azienda nello svolgimento delle proprie attività.

La rendicontazione delle informazioni non finanziarie è obbligatoria per le aziende quotate e del settore bancario-assicurativo, di grandi dimensioni, mentre è volontaria per la restante platea di aziende.

La nuova direttiva sul Corporate Sustainability Reporting prevede, a decorrere dal 2023, l’estensione dell’obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria a:
tutte le società quotate nei mercati regolamentati europei (ad esclusione delle micro imprese), incluse le società non europee che sono quotate in mercati europei; le piccole-medie imprese quotate dovranno rispettare l’obbligo con applicazione dal 1° gennaio 2026;
tutti gli istituti di credito e assicurazioni quotati e non quotati di grandi dimensioni
tutte le società che soddisfino almeno 2 dei 3 requisiti dimensionali previsti per almeno due esercizi consecutivi:

numero… [continua sul sito]

C’è chi cerca competitività nelle economie di scala, chi cerca di offrire un servizio più a 365 gradi, chi cerca un rebranding del proprio studio: tanti titolari di stanno pensando di fondersi con altre strutture per rispondere ai cambiamenti di mercato. Ed è per questo che stiamo notando sempre più realtà professionali approfondire questa opportunità. Perché di opportunità si tratta, ci avete visto bene, ma come ogni opportunità che si rispetti, per arrivare all’obiettivo, è necessario superare una costellazione di sfide e rendersi conto che non è per nulla automatico riuscire a completare con soddisfazione questa evoluzione.

Difficoltà inattese, dolorosi prolungamenti nei tempi, mancanza di un piano, portano spesso all’aborto dell’iniziativa o ad una altrettanto insoddisfacente situazione di fusione avvenuta solo sulla carta, ma mai nella sostanza della gestione. Se questo scenario vi spaventa, ho fatto bene il mio lavoro: uomo (o donna) avvisato, mezzo salvato.

Detto questo, le fusioni efficaci esistono: come hanno fatto?

In particolare, oggi ci focalizziamo su 3 punti:

Fondere due studi “simili” è più semplice che fondere due realtà molto diverse;
Avere un piano d’azione con referenti e tappe intermedie garantisce una maggiore aderenza alle tempistiche auspicate;
I soci devono condividere gli obiettivi, le politiche di gestione… [continua sul sito]

Quando parlo con gli addetti ai lavori del controllo di gestione come strumento di direzione aziendale, sovente concludiamo che in Italia manca la cultura del dato. Certo, non voglio generalizzare, né in alcun modo dare l’impressione che sia una realtà solo italiana. Tuttavia, il riscontro empirico lo si ha con una certa regolarità. E vi posso dire che l’assenza di “cultura del dato” fa male al nostro tessuto economico e produttivo. Fa male all’Italia e alla nostra competitività internazionale.

Affinché un’azienda possa creare valore deve prendere coscienza di ciò che sta facendo e imparare dai risultati che ottiene, o magari non ottiene a sufficienza. Difatti, tali risultati sono il frutto di un processo di trasformazione di risorse, che vengono “lavorate” e rese “prodotti o servizi” che il mercato ritiene abbastanza utili da volere e di conseguenza comprare.

Il controllo di gestione permette di prendere consapevolezza di come funzionano i processi produttivi in azienda: più nello specifico, permette di capire cosa stia aggiungendo o sottraendo valore all’impresa e cosa possa essere ritoccato per modificare i risultati. Senza una adeguata… [continua sul sito]

L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno)… [continua sul sito]

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo 49842/2019 del 28 febbraio 2019 ha stabilito che il credito di imposta riconosciuto a favore di coloro che acquistano il registratore di cassa RT (quello per la trasmissione telematica dei corrispettivi) pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 €. , o di 50 euro nel caso di adattamento del già posseduto registratore di cassa “è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le liquidazioni periodiche per i contribuenti minori (trimestrali), sono però 3, quelle relative ai primi “tre trimestri solari dell’anno” (comma 1 lettera a del DPR di cui sopra), la liquidazione periodica del 4° trimestre non esiste (fatto salvo per settori particolari quali distributori di carburante, autotrasportatori etc.), in quanto forma oggetto di versamento a conguaglio annuale (comma 1 lettera b del DPR di cui sopra e scheda modello F24 IVA Periodica – Come e quando si versa – sito dell’Agenzia delle Entrate). [continua sul sito]

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo 49842/2019 del 28 febbraio 2019 ha stabilito che il credito di imposta riconosciuto a favore di coloro che acquistano il registratore di cassa RT (quello per la trasmissione telematica dei corrispettivi) pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 €. , o di 50 euro nel caso di adattamento del già posseduto registratore di cassa “è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le liquidazioni periodiche per i contribuenti minori (trimestrali), sono però 3, quelle relative ai primi “tre trimestri solari dell’anno” (comma 1 lettera a del DPR di cui sopra), la liquidazione periodica del 4° trimestre non esiste (fatto salvo per settori particolari quali distributori di carburante, autotrasportatori etc.), in quanto forma oggetto di versamento a conguaglio annuale (comma 1 lettera b del DPR di cui sopra e scheda modello F24 IVA Periodica – Come e quando si versa – sito dell’Agenzia delle Entrate). [continua sul sito]