Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.
Riprendiamo quindi quanto già anticipato nei mesi scorsi.
Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili od amministrative.

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
 
In particolare, l’’art. 2 co. 1 lett. q) del D.L.vo n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:

che nell’ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con… [continua sul sito]

Il bilancio di sostenibilità, a differenza del bilancio d’esercizio, non è un documento contabile ma fornisce invece informazioni agli stakeholder sui risultati economici, sociali e ambientali generati dalla azienda nello svolgimento delle proprie attività.

La rendicontazione delle informazioni non finanziarie è obbligatoria per le aziende quotate e del settore bancario-assicurativo, di grandi dimensioni, mentre è volontaria per la restante platea di aziende.

La nuova direttiva sul Corporate Sustainability Reporting prevede, a decorrere dal 2023, l’estensione dell’obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria a:
tutte le società quotate nei mercati regolamentati europei (ad esclusione delle micro imprese), incluse le società non europee che sono quotate in mercati europei; le piccole-medie imprese quotate dovranno rispettare l’obbligo con applicazione dal 1° gennaio 2026;
tutti gli istituti di credito e assicurazioni quotati e non quotati di grandi dimensioni
tutte le società che soddisfino almeno 2 dei 3 requisiti dimensionali previsti per almeno due esercizi consecutivi:

numero… [continua sul sito]

Già l’art. 15 del DL 179/2012 (L. 221/2012) aveva stabilito stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (L. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.
Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio del 2020 (DL 124/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.
Nel corso dell’iter di conversione del decreto l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.
Ci ritroviamo quindi, ancora… [continua sul sito]