L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo… [continua sul sito]

Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. Con Sentenza n. 2044 depositata il 23 gennaio 2044 scorso i Giudici di Legittimità, confermando l’orientamento dominate, hanno statuito che in caso di notifica di cartella esattoriale – non fondata su una sentenza passata in giudicato – avente ad oggetto, tra l’altro, anche  sanzioni ed interessi maturati su crediti eraraili, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributari rimane quello quinquennale. 
VICENDA PROCESSUALE 
Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento riguardanti, in larga parte crediti tributari. In sede di oppoiszione venivano eccepiti oltre all’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, anche vizi propri dell’intimazione e la prescrizione quinquennale dei crediti per i tributi erariali.
I Giudici di merito condividevano le prospettazioni di parte. In particolare il Collegio regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, escludeva – sia per i tributi che per sanzioni ed interessi – l’applicazione della prescrizione ordinaria… [continua sul sito]

(dalla newsletter 28/11/2022 Garante Privacy)  Douglas Italia spa – La catena di profumerie dovrà pagare una sanzione di 1 milione e 400 mila euro per aver violato la normativa in materia di protezione dei dati.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali a conclusione di un procedimento avviato a seguito di un reclamo.
La società, nata nel 2019 avendo incorporato tre aziende del settore, dovrà inoltre adottare una serie di misure per conformarsi alla normativa italiana ed europea riguardo, in particolare, ai tempi di conservazione dei dati e ai trattamenti effettuati a fini di marketing e profilazione.
La società dovrà innanzitutto modificare l’impostazione dell’app Douglas, una delle modalità di raccolta dei dati personali dei clienti, distinguendo chiaramente i contenuti dell’informativa privacy da quella   dedicata ai cookie: in entrambi i testi dovranno essere indicati solo i trattamenti effettivamente svolti e le finalità effettivamente perseguite. Ai clienti dovrà essere consentito di esprimere un consenso libero e specifico per le diverse attività (marketing della società, marketing di soggetti terzi e profilazione).
Al momento degli accertamenti ispettivi – svolti… [continua sul sito]

Preliminarmente richiamo l’articolo pubblicato dalla Collega dott.ssa Forte dal titolo “Un caffè da 15.000 euro” ribadendo la necessità di osservare scrupolosamente le indicazioni del Garante circa l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

L’informativa all’interessato è costituita, nel caso di sistemi di videosorveglianza, da appositi cartelli da affiggere in corrispondenza di ogni telecamera, nonché anche dall’affissione di apposito cartello all’ingresso dell’esercizio, in quanto come infra indicato, l’interessato deve essere informato che sta per accedere ad un’area videosorvegliata, cioè il cartello-informativa deve essere affisso, nell’ipotesi  di esercizio commerciale, anche all’ingresso dell’esercizio ed è consigliabile che riporti gli estremi dell’autorizzazione ottenuta dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro. Il cartello deve inoltre avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema sia eventualmente attivo in orario notturno.

Il Garante ha nuovamente emesso ordinanza-ingiunzione lo scorso 12 maggio 2022 nei confronti di un esercizio… [continua sul sito]

E’ in vigore da oggi 26 marzo 2020 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 contenente ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19.
Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, la violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro.
Fino al 25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta l’obbligo di pagare una multa di 200 euro. Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il decreto ha inoltre inasprito le sanzioni… [continua sul sito]

Già l’art. 15 del DL 179/2012 (L. 221/2012) aveva stabilito stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (L. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.
Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio del 2020 (DL 124/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.
Nel corso dell’iter di conversione del decreto l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.
Ci ritroviamo quindi, ancora… [continua sul sito]

Entro 30 giorni dalla data di nomina/accettazione, devono essere comunicati al Registro dei revisori legali gestito dal MEF gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA).

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di comunicazione:

gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2409-bis c.c.;
gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
gli incarichi di revisione legale svolti… [continua sul sito]

Entro 30 giorni dalla data di nomina/accettazione, devono essere comunicati al Registro dei revisori legali gestito dal MEF gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA).

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di comunicazione:

gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2409-bis c.c.;
gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
gli incarichi di revisione legale svolti… [continua sul sito]