Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. Con Sentenza n. 2044 depositata il 23 gennaio 2044 scorso i Giudici di Legittimità, confermando l’orientamento dominate, hanno statuito che in caso di notifica di cartella esattoriale – non fondata su una sentenza passata in giudicato – avente ad oggetto, tra l’altro, anche  sanzioni ed interessi maturati su crediti eraraili, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributari rimane quello quinquennale. 
VICENDA PROCESSUALE 
Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento riguardanti, in larga parte crediti tributari. In sede di oppoiszione venivano eccepiti oltre all’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, anche vizi propri dell’intimazione e la prescrizione quinquennale dei crediti per i tributi erariali.
I Giudici di merito condividevano le prospettazioni di parte. In particolare il Collegio regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, escludeva – sia per i tributi che per sanzioni ed interessi – l’applicazione della prescrizione ordinaria… [continua sul sito]

Con la recente ordinanza del 2 ottobre 2019, n. 24591 (che richiama la pronuncia a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303), la Cassazione ha chiarito i criteri per la verifica degli interessi usurai applicati dalle banche nell’ambito dei contratti di conto corrente, con particolare riferimento alla rilevanza della commissione di massimo scoperto (CMS).
Il problema è sorto a seguito dell’introduzione della legge sull’usura del 7 marzo 1996, n. 108, in quanto si è verificata una contraddizione tra l’articolo 644 del Codice penale (così come modificato dalla Legge 108/1996) e le Istruzioni fornite dalla Banca di Italia: da una parte l’articolo 644 prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”; dall’altro le Istruzioni citate non tenevano conto delle commissioni di massimo scoperto per la determinazione del TEGM (tasso effettivo globale medio).
In questo contesto, è intervenuto l’articolo 2 bis del Decreto Legge n. 185/2008 introdotto dalla Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale… [continua sul sito]

Con la recente ordinanza del 2 ottobre 2019, n. 24591 (che richiama la pronuncia a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303), la Cassazione ha chiarito i criteri per la verifica degli interessi usurai applicati dalle banche nell’ambito dei contratti di conto corrente, con particolare riferimento alla rilevanza della commissione di massimo scoperto (CMS).
Il problema è sorto a seguito dell’introduzione della legge sull’usura del 7 marzo 1996, n. 108, in quanto si è verificata una contraddizione tra l’articolo 644 del Codice penale (così come modificato dalla Legge 108/1996) e le Istruzioni fornite dalla Banca di Italia: da una parte l’articolo 644 prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”; dall’altro le Istruzioni citate non tenevano conto delle commissioni di massimo scoperto per la determinazione del TEGM (tasso effettivo globale medio).
In questo contesto, è intervenuto l’articolo 2 bis del Decreto Legge n. 185/2008 introdotto dalla Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale… [continua sul sito]