L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo… [continua sul sito]

Il prossimo 30 novembre 2023 scadrà il termine per l’invio al Ministero delle Imprese e del made in Italy (oggi MIMIT, ex MISE) la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti “4.0”.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it .In caso di problemi tecnici, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it .
Ricordiamo che il comma 5 dell’art. 1 del DM 6 ottobre 2021 prevede che “l’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa”.
Analoghe… [continua sul sito]

E’ stato pubblicato il 9 ottobre 2023 in G.U. n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 , che definisce la piena operatività del registro dei titolari effettivi.
L’invio del nuovo adempimento potrà essere effettuato fino all’11 dicembre 2023, in quanto  le prime comunicazioni vengano fatte entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto.
I soggetti obbligati all’adempimento sono:

le società di capitali (spa, sapa, srl, cooperative e società di mutuo soccorso),
le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti)
i trust (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all’ del D.Lgs. n. 231/2007)
e i soggetti ad essi assimilati.

Il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, anche quelli del titolare effettivo. L’individuazione del titolare effettivo deve essere effettuata con l’ausilio del… [continua sul sito]

Entro il prossimo 30 settembre 2023, l’Agenzia Entrate – Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la Definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, la comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.
La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:

l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:

in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al… [continua sul sito]

L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede:

che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del… [continua sul sito]

Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

imprese energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022);
imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022);
imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022);
imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022);
imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022);
imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022);
imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022);
imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022);
imprese energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
imprese gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
imprese non energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
imprese… [continua sul sito]

A decorrere dal periodo d’imposta 2017, così come previsto dall’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Tale comunicazione deve essere effettuata con cadenza trimestrale, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia versata su:

base mensile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del d.P.R. 633/1972;
base trimestrale, sia per opzione (ex articolo 7 del d.P.R. 542/99) che in base a specifiche disposizioni (articolo 73, comma 1 lett. e) e articolo 74, comma 4 del d.P.R. 633/72).

Si precisa che i contribuenti trimestrali per opzione devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro lchr(“\1”)ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (i.e. 16 marzo).

I soggetti obbligati, pertanto, devono presentare la comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali avvalendosi del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 62214 del 21/03/2018. Il modello da utilizzate è composto da un… [continua sul sito]

Enti del Terzo settore e rendicontazione: le novità nota del Ministero del lavoro 15 novembre  2022 n. 17146

Il Ministero del Lavoro,  con la nota del 15 novembre  2022 n. 17146,  ha fornito chiarimenti sia per gli enti trasmigrati nel Runts che per quelli che si stanno iscrivendo.

Come richiesto dal Dlgs  3 luglio 1017 n. 117 per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.

I tecnici di parassi rilevano che per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza.

Adempimento a cui, invece, sono obbligate le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, e Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione. 
 

Enti iscritti al Runts con silenzio assenso
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Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

I decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di mancato invio del modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti… [continua sul sito]

In un articolo dell’11 novembre 2019 Valter Franco illustrava sommariamente le modifiche introdotte dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 al testo del D.lgs. 231/2007, con effetto dalla data del 10 novembre 2019.

L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato prevede infatti:

che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto… [continua sul sito]