
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 15 novembre 2022 n. 17146, ha fornito chiarimenti sia per gli enti trasmigrati nel Runts che per quelli che si stanno iscrivendo.
Come richiesto dal Dlgs 3 luglio 1017 n. 117 per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.
I tecnici di parassi rilevano che per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza.
Adempimento a cui, invece, sono obbligate le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, e Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione.
Enti iscritti al Runts con silenzio assenso