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presso – Studio Paolisso & Partners
Enti del Terzo settore e rendicontazione: le novità nota del Ministero del lavoro 15 novembre  2022 n. 17146

Il Ministero del Lavoro,  con la nota del 15 novembre  2022 n. 17146,  ha fornito chiarimenti sia per gli enti trasmigrati nel Runts che per quelli che si stanno iscrivendo.

Come richiesto dal Dlgs  3 luglio 1017 n. 117 per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.

I tecnici di parassi rilevano che per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza.

Adempimento a cui, invece, sono obbligate le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, e Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione. 
 

Enti iscritti al Runts con silenzio assenso
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Secondo quanto previsto dall'articolo 72 bis DPR 29.09.1973, n. 602, Agenzia delle Entrate Riscossione può impartire direttamente al terzo (l'istituto di credito, in questo caso) l'ordine di pagare il credito al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. La procedura di pignoramento esattoriale del conto corrente non segue, pertanto, le regole ordinarie disposte dall'articolo 543 del codice di procedura civile. Ci si chiede quali azioni possa intraprendere il contribuente per opporsi all'esproprio forzato delle disponibilità depositate presso l'Istituto di Credito e la giurisdizione competente (1).
Le DIVERSE TIPOLOGIE DI OPPOSIZIONI
Una volta ricevuto l'atto di pignoramento da parte del Concessionario della riscossione emesso ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, il contribuente, se ritiene il provvedimento viziato, può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 C.P.C.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. può essere avanzata solo per motivi riguardanti la pignorabilità dei beni.
Per esempio:
a) pignoramento della prima abitazione,
b) pignoramento di... [continua sul sito]