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definizione – Studio Paolisso & Partners
La Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Come già precisato dall’Agenzia Entrate con la circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La Circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione –... [continua sul sito]
La Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia  Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Le violazioni definibili sono:

presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni... [continua sul sito]
È stato attivato il servizio on line di Agenzia Riscossioni per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
La Legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso... [continua sul sito]
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.
Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell’adempimento fiscale, che va dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.
Definizione agevolata controlli automatizzati
E’ possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive;... [continua sul sito]
L'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6 del 01/04/2019 con i chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl 119/2018 (articoli 6 e 7).
La Circolare precisa che rientrano nel perimetro della definizione:

i contenziosi sugli avvisi di accertamento,
i provvedimenti di irrogazione di sanzioni,
gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati
e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

Non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di... [continua sul sito]
L'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6 del 01/04/2019 con i chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl 119/2018 (articoli 6 e 7).
La Circolare precisa che rientrano nel perimetro della definizione:

i contenziosi sugli avvisi di accertamento,
i provvedimenti di irrogazione di sanzioni,
gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati
e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

Non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di... [continua sul sito]
Quando si ha una controversia in ambito di telefonia o tv a pagamento (addebiti ingiusti, malfunzionamento del servizio etc.) la prima cosa da fare è inviare un reclamo scritto (messa in mora) direttamente al gestore. Spesso però il gestore non solo non risolve il problema, ma neanche risponde. Cosa fare?
Se quindi il reclamo non viene accolto o addirittura ignorato, per far valere i propri diritti è necessario procedere con un tentativo di conciliazione prima di agire in giudizio. La conciliazione può essere esperita presso un organismo di mediazione a pagamento (Camera di Commercio etc.), oppure gratuitamente presso il Corecom della propria regione.
Se la conciliazione va a buon fine, ovvero se l'utente e il gestore trovano un accordo soddisfacente per entrambi, verrà redatto un verbale dal conciliatore Corecom che sarà vincolante al pari di una sentenza. Se invece la conciliazione non va a buon fine, si potrà nuovamente ricorrere gratuitamente al Corecom (o all'Agcom) per la definizione della controversia, o in alternativa si potrà fare causa al giudice ordinario.

In breve, per le controversie telefoniche o pay tv, questo è il percorso da seguire per arrivare ad una soluzione:
1. inviare un reclamo scritto al gestore;
2. tentativo di conciliazione al Corecom (consigliabile) oppure presso altro organismo autorizzato
3. definizione al Corecom (o all'Agcom), oppure causa al giudice ordinario
La conciliazione e... [continua sul sito]