
Come già precisato dall’Agenzia Entrate con la circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La Circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione –... [continua sul sito]