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irregolarita – Studio Paolisso & Partners
La Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Come già precisato dall’Agenzia Entrate con la circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La Circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione –... [continua sul sito]
La Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia  Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Le violazioni definibili sono:

presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni... [continua sul sito]
A seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nelle zone interessate, hanno sospeso gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.
Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.
Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.
Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute... [continua sul sito]
A seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nelle zone interessate, hanno sospeso gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.
Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.
Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.
Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute... [continua sul sito]
L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la guida COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI.
La guida mette in rilievo le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d'accordo con quanto riportato nell'avviso.

Ricordiamo che nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, l'imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; in questi casi il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e... [continua sul sito]
L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la guida COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI.
La guida mette in rilievo le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d'accordo con quanto riportato nell'avviso.

Ricordiamo che nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, l'imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; in questi casi il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e... [continua sul sito]